Il controllo sulla prestazione lavorativa di un dipendente, anche se scoperto casualmente durante un’indagine legittima su un altro collega, è da considerarsi illegittimo. Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili che il datore di lavoro deve rispettare, sottolineando come le prove raccolte in violazione di tali limiti non possano essere utilizzate per giustificare un licenziamento.

Il caso: un’indagine che cambia obiettivo

La vicenda esaminata dai giudici ha origine dalla decisione di un’azienda di assumere un investigatore privato per monitorare una dipendente sospettata di abusare dei permessi previsti dalla Legge 104. L’attività investigativa, in questo contesto, è considerata lecita, poiché non mira a controllare l’esecuzione del lavoro, ma a verificare un presunto comportamento illecito al di fuori dell’orario e del luogo di servizio.

Durante i pedinamenti, l’investigatore ha documentato un incontro tra la dipendente sorvegliata e un suo collega. Il problema è sorto quando è emerso che quest’ultimo, in quel momento, avrebbe dovuto trovarsi al suo posto di lavoro. Sulla base del rapporto investigativo, l’azienda ha quindi proceduto al licenziamento del lavoratore per allontanamento ingiustificato dal servizio. Tuttavia, sia i giudici di merito che la Cassazione hanno annullato il provvedimento.

La decisione della Cassazione: i limiti al potere di controllo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, ha chiarito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori: il controllo sull’adempimento della prestazione lavorativa è vietato se effettuato tramite strumenti di sorveglianza a distanza, come un investigatore privato. Lo Statuto dei Lavoratori riserva questa funzione esclusivamente al personale di vigilanza interno, ovvero ai superiori gerarchici.

Il fatto che le informazioni siano state raccolte “casualmente” non rende legittimo il loro utilizzo. Nel momento in cui l’investigatore ha iniziato a osservare e documentare gli spostamenti di un dipendente in orario di servizio, ha di fatto avviato un controllo occulto sulla sua attività lavorativa. Questo tipo di sorveglianza è illegittimo, indipendentemente dalle circostanze che l’hanno innescato. La scoperta fortuita non sana l’irregolarità del mezzo di controllo utilizzato.

Diritti del lavoratore e tutele da conoscere

Questa sentenza rafforza diverse tutele per i dipendenti, definendo chiaramente i limiti del potere del datore di lavoro. È utile per ogni lavoratore essere consapevole dei propri diritti in materia di controlli e privacy.

  • Divieto di controllo occulto: Il datore di lavoro non può utilizzare agenzie investigative per monitorare come un dipendente svolge le proprie mansioni durante l’orario di lavoro. Questo tipo di verifica spetta solo ai responsabili interni.
  • Finalità specifica dell’indagine: Un’indagine investigativa deve avere uno scopo preciso e circoscritto, come verificare un illecito specifico (es. falso infortunio, abuso di permessi). Non può essere utilizzata come pretesto per una sorveglianza generalizzata.
  • Inutilizzabilità delle prove: Le informazioni raccolte violando queste regole sono considerate illegittime e non possono essere usate come base per sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.
  • Diritto alla privacy: La raccolta di dati su un lavoratore non oggetto dell’incarico investigativo originale rappresenta una potenziale violazione della normativa sulla privacy, in quanto le informazioni risultano eccedenti e non pertinenti allo scopo dichiarato.
  • Diritto di difesa: Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ha il diritto di accedere a tutta la documentazione a suo carico, compreso l’incarico conferito all’agenzia investigativa, per verificare la legittimità e i limiti del mandato.

La decisione della Cassazione serve a proteggere i lavoratori da forme di sorveglianza intrusive e indiscriminate, garantendo che il potere di controllo del datore di lavoro sia esercitato nel rispetto delle norme e dei diritti fondamentali della persona.

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Di admin