Non versare l’assegno di divorzio o di mantenimento stabilito dal giudice non è solo un illecito civile, ma un vero e proprio reato. Una sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale a tutela dei beneficiari: questo reato è perseguibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato interviene per punire il colpevole anche se la persona offesa non presenta una denuncia formale o decide di ritirarla.
La differenza tra procedibilità d’ufficio e a querela
Per comprendere l’importanza di questa distinzione, è utile chiarire i due concetti. Un reato è “perseguibile a querela” quando il procedimento penale può iniziare solo se la vittima sporge una denuncia formale, chiamata querela. Se la vittima non agisce o decide di ritirare la querela, il processo si ferma. Al contrario, un reato è “perseguibile d’ufficio” quando l’azione penale scatta automaticamente non appena le autorità (come Procura della Repubblica o forze dell’ordine) vengono a conoscenza del fatto, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Quest’ultima non può fermare il procedimento neanche con una remissione della querela.
Il reato di omesso versamento dell’assegno: l’articolo 570-bis
Il reato di mancato versamento dell’assegno di mantenimento è disciplinato dall’articolo 570-bis del Codice Penale, intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”. Questa norma punisce chiunque si sottragga all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto in caso di separazione o divorzio, sia esso destinato al coniuge o ai figli. In passato, questa fattispecie era prevista dalla legge sul divorzio, ma il suo inserimento nel Codice Penale non ha modificato il regime di procedibilità, che è rimasto d’ufficio, a differenza del reato generico di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), che in genere richiede la querela.
Cosa significa per i consumatori e le famiglie
La procedibilità d’ufficio ha conseguenze pratiche molto importanti per la tutela dei diritti dei familiari economicamente più deboli, solitamente l’ex coniuge e i figli. Questo approccio garantisce una protezione più solida e certa.
- Maggiore tutela per il beneficiario: La vittima è protetta anche se subisce pressioni psicologiche o minacce per non denunciare o per ritirare la querela. Lo Stato interviene a prescindere dalla sua volontà.
- Certezza dell’azione penale: Il procedimento penale va avanti anche se la persona offesa, per vari motivi, decide di perdonare l’ex partner. L’obbligo di mantenimento è considerato un dovere pubblico, non una questione privata.
- Segnalazione da parte di terzi: Chiunque sia a conoscenza della violazione (amici, parenti, servizi sociali) può segnalare il fatto alle autorità, che sono tenute ad avviare le indagini.
- Nessun costo per la vittima: L’avvio del procedimento non dipende dall’iniziativa della parte offesa, che quindi non deve sostenere i costi iniziali per presentare una querela tramite un avvocato.
Il caso deciso dalla Corte di Cassazione
La questione è stata riaffermata in un caso specifico giunto fino alla Corte di Cassazione. Un uomo era stato accusato di non aver versato alla ex moglie l’assegno di 700 euro mensili, di cui una parte destinata al mantenimento del figlio. Inizialmente, il Tribunale aveva archiviato il caso perché la donna aveva ritirato la querela. Il Procuratore della Repubblica ha però impugnato la decisione, sostenendo che il reato fosse perseguibile d’ufficio. La Cassazione ha dato ragione al Procuratore, annullando la sentenza e chiarendo che il ritiro della querela è irrilevante per il reato previsto dall’articolo 570-bis c.p. Il processo penale doveva quindi proseguire.
È quindi essenziale comprendere che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è un dovere giuridico inderogabile, la cui violazione attiva automaticamente l’intervento della giustizia penale per proteggere i diritti dei familiari più vulnerabili.
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