Le normative sui congedi di maternità e paternità sono state profondamente rinnovate per promuovere un maggiore equilibrio tra vita professionale e familiare. Le modifiche, introdotte per recepire le direttive europee, hanno esteso diritti e tutele per genitori lavoratori, sia dipendenti che autonomi, introducendo novità significative sul congedo di paternità obbligatorio e ampliando la durata e l’indennità del congedo parentale.

Congedo di paternità obbligatorio: più tempo per i padri

Una delle principali innovazioni è l’introduzione di un congedo di paternità obbligatorio e autonomo rispetto a quello della madre. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di 10 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, da fruire nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio. Questo diritto è valido anche in caso di adozione o affidamento.

Caratteristiche principali del congedo di paternità:

  • Durata: 10 giorni lavorativi, che salgono a 20 in caso di parto gemellare.
  • Fruizione: I giorni possono essere utilizzati anche in modo non continuativo, ma non possono essere frazionati in ore.
  • Indennità: Durante il congedo, al padre spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
  • Autonomia: È un diritto autonomo del padre e si aggiunge al congedo di maternità della madre, senza sostituirlo.

Questo strumento mira a favorire una più equa ripartizione delle responsabilità di cura e a rafforzare il legame tra padre e figlio fin dai primi momenti di vita.

Congedo parentale: estensione e nuove indennità

Anche il congedo parentale, ovvero l’astensione facoltativa dal lavoro, è stato oggetto di importanti modifiche che ne hanno ampliato la portata e la convenienza economica per le famiglie. La durata complessiva del diritto al congedo per la coppia di genitori rimane di 10 mesi (elevati a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi), ma il periodo entro cui è possibile utilizzarlo è stato esteso fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.

La novità più rilevante riguarda la ripartizione dei periodi indennizzati:

  • Alla madre lavoratrice dipendente spetta un periodo di 3 mesi indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.
  • Al padre lavoratore dipendente spetta un periodo di 3 mesi indennizzato, anch’esso non trasferibile.
  • Entrambi i genitori hanno diritto a un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile e utilizzabile in alternativa tra loro.

In totale, i genitori possono usufruire di un massimo di 9 mesi di congedo parentale indennizzato. Per il genitore solo, il diritto si estende a 11 mesi, di cui 9 indennizzabili.

Quanto spetta? Le nuove indennità economiche

L’aspetto economico del congedo parentale è stato notevolmente migliorato. Se in passato l’indennità era fissata al 30% della retribuzione per un massimo di 6 mesi, le nuove regole hanno introdotto condizioni più vantaggiose, soprattutto per i periodi fruiti nei primi anni di vita del bambino.

Per i periodi di congedo fruiti entro il sesto anno di vita del figlio, l’indennità è stata così potenziata:

  • Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione.
  • Un secondo mese è indennizzato al 60% della retribuzione (elevato all’80% per il solo anno 2024).
  • I restanti mesi indennizzabili (fino a un totale di 9) sono retribuiti al 30%.

Per i periodi di congedo fruiti tra i 6 e i 12 anni del bambino, l’indennità resta al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Tutele per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata

Le riforme hanno esteso le tutele anche ai lavoratori non dipendenti. Le lavoratrici autonome hanno ora diritto a un’indennità di maternità anche per i periodi di gravidanza a rischio, precedenti ai due mesi prima del parto, in presenza di gravi complicanze. Anche per i genitori lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata INPS è stato introdotto il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato per ciascun genitore, non trasferibili, più ulteriori 3 mesi da ripartire tra loro, per un totale di 9 mesi indennizzati al 30%.

Come presentare la domanda

La domanda per usufruire dei congedi deve essere presentata all’INPS, generalmente tramite il portale online dell’istituto utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS). È inoltre necessario comunicare la propria intenzione al datore di lavoro, rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto collettivo di riferimento. Una corretta e tempestiva presentazione della domanda è fondamentale per garantire il riconoscimento del diritto e della relativa indennità.

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Di admin