Il lavoro intermittente, conosciuto anche come contratto a chiamata, è una tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da una prestazione discontinua. Il datore di lavoro può avvalersi delle competenze del lavoratore solo quando ne ha effettivamente bisogno, chiamandolo all’occorrenza. Questa forma contrattuale è pensata per rispondere a esigenze produttive non costanti e può essere stipulata sia a tempo determinato che indeterminato.
Come funziona il contratto di lavoro intermittente
Il meccanismo del lavoro a chiamata si basa sulla disponibilità del lavoratore a eseguire una prestazione su richiesta del datore di lavoro. La legge richiede che il contratto sia redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere informazioni essenziali per garantire trasparenza e tutelare entrambe le parti. Un contratto di lavoro intermittente deve specificare chiaramente:
- La durata e le ipotesi, soggettive o oggettive, che ne giustificano la stipulazione.
- Il luogo e le modalità con cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità.
- Il preavviso per la chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo.
- Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore.
- L’eventuale indennità di disponibilità, se prevista.
- Le modalità con cui il datore di lavoro richiede la prestazione e ne registra l’esecuzione.
- I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità.
- Le misure di sicurezza specifiche per l’attività da svolgere.
Chi può essere assunto con il lavoro a chiamata
Il ricorso al lavoro intermittente è subordinato a specifici requisiti, che possono essere soggettivi (legati all’età del lavoratore) o oggettivi (legati alla natura dell’attività). Non tutti i lavoratori e non tutte le aziende possono utilizzare questa forma contrattuale.
Requisiti di età e oggettivi
Il contratto a chiamata può essere stipulato con due categorie di lavoratori:
- Giovani con meno di 24 anni: le prestazioni lavorative devono però essere svolte entro il compimento del venticinquesimo anno di età.
- Lavoratori con più di 55 anni: non ci sono altri vincoli legati alla conclusione della carriera lavorativa.
Indipendentemente dall’età, il lavoro intermittente è ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. In assenza di specifiche indicazioni da parte della contrattazione collettiva, si fa riferimento a un decreto ministeriale che elenca le attività che consentono il ricorso a questa tipologia contrattuale.
Diritti e trattamento economico del lavoratore
Il lavoratore intermittente ha diritto al principio di non discriminazione. Per i periodi in cui presta servizio, deve ricevere lo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni, impiegato nella stessa azienda. Questo include la retribuzione, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio e maternità, riproporzionati in base alla durata della prestazione effettivamente svolta.
L’indennità di disponibilità
Una distinzione fondamentale riguarda l’obbligo di rispondere alla chiamata:
- Con obbligo di risposta: Se il lavoratore si impegna a rimanere a disposizione e a rispondere alle chiamate, ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi di inattività. La misura di questa indennità è stabilita dai contratti collettivi, ma non può essere inferiore a un importo minimo fissato per legge.
- Senza obbligo di risposta: Se il lavoratore non garantisce la propria disponibilità, non riceve alcuna indennità nei periodi non lavorati e ha diritto alla sola retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.
In caso di malattia o altro impedimento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore che percepisce l’indennità è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro. In caso contrario, può perdere il diritto all’indennità per un periodo di 15 giorni. Un rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può invece costituire motivo di licenziamento.
Limiti e divieti: quando non è possibile utilizzarlo
La legge pone dei paletti precisi per evitare un uso improprio del contratto a chiamata. Il limite principale è di natura quantitativa: con lo stesso datore di lavoro, le prestazioni a chiamata non possono superare le 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari. Se si supera questa soglia, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Inoltre, il lavoro intermittente è sempre vietato nei seguenti casi:
- Per sostituire lavoratori in sciopero.
- Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
- Presso unità produttive in cui sono attivi ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione) per lavoratori con le stesse mansioni.
- Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.
Infine, è importante sottolineare che le pubbliche amministrazioni non possono fare ricorso a questa tipologia contrattuale.
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