La responsabilità della struttura ospedalieraL’onere risarcitorioI precedentiLa responsabilità della struttura ospedaliera[Torna su]
La Cassazione Civile, con la sentenza dell’11 novembre 2019 n. 28987 (sotto allegata), afferma il seguente importante principio di diritto, favorevole ai medici ospedalieri: “Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute”. …
La Cassazione Civile, con la sentenza dell’11 novembre 2019 n. 28987 (sotto allegata), afferma il seguente importante principio di diritto, favorevole ai medici ospedalieri: “Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute”. …