Quando un paziente subisce un danno a causa di un errore medico in una struttura sanitaria, la questione della responsabilità diventa centrale. Recenti orientamenti della Corte di Cassazione hanno chiarito come viene ripartito l’onere del risarcimento tra il singolo professionista e l’ospedale, introducendo un principio di condivisione che rafforza la posizione del danneggiato.

La regola generale: responsabilità al 50% tra medico e ospedale

Il principio fondamentale stabilito dalla giurisprudenza è che la responsabilità per un danno causato da un medico dipendente di una struttura sanitaria si presume ripartita in egual misura: 50% a carico del medico e 50% a carico della struttura. Questa regola si applica anche quando l’errore è attribuibile esclusivamente alla condotta del sanitario.

La logica dietro questa decisione si basa sul concetto di “rischio d’impresa”. La struttura ospedaliera, pubblica o privata, si avvale dell’operato di medici e altro personale per fornire i propri servizi. Così come trae beneficio dalla loro attività, deve anche rispondere dei rischi e dei danni che possono derivare da essa. Questa forma di responsabilità trova fondamento nell’articolo 1228 del Codice Civile, che rende il debitore (in questo caso, l’ospedale) responsabile anche dei fatti colposi o dolosi dei suoi ausiliari (i medici).

Di conseguenza, l’ospedale non risponde solo per eventuali carenze organizzative o strutturali, ma anche direttamente per gli errori commessi dai professionisti che operano al suo interno. Per il paziente, questo significa avere due soggetti solidalmente responsabili a cui potersi rivolgere per ottenere il risarcimento.

L’eccezione: quando la struttura sanitaria non è responsabile

La presunzione di colpa condivisa al 50% può essere superata, ma solo a condizioni estremamente difficili da dimostrare per la struttura sanitaria. L’ospedale, per essere esonerato dalla propria quota di responsabilità, non può limitarsi a provare che la colpa sia esclusivamente del medico. Deve andare oltre e dimostrare che la condotta del sanitario è stata talmente anomala da rompere ogni legame con l’attività ordinaria della struttura.

La Cassazione ha definito questa condotta come una “inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute”. Si tratta di un onere probatorio così severo da essere definito una vera e propria “probatio diabolica”.

Un esempio fornito dagli stessi giudici per chiarire il concetto è quello di un medico che, senza alcuna ragione plausibile, esegue un intervento di cardiochirurgia al di fuori della sala operatoria. Un comportamento del genere sarebbe talmente straordinario e dissonante rispetto alle normali pratiche ospedaliere da poter, in teoria, escludere la corresponsabilità della struttura. Nei casi di normale negligenza, imprudenza o imperizia professionale, invece, la regola del 50% rimane valida.

Diritti e tutele per il paziente

Questo orientamento giurisprudenziale ha importanti conseguenze pratiche per i pazienti che hanno subito un danno a causa di malasanità. Comprendere questi aspetti è fondamentale per sapere come agire e tutelare i propri diritti.

Ecco i punti chiave da considerare:

  • Doppia garanzia di risarcimento: Il paziente può richiedere il risarcimento integrale del danno sia al medico che alla struttura ospedaliera, poiché entrambi sono responsabili in solido. Questo aumenta le probabilità di ottenere un giusto indennizzo.
  • Responsabilità autonoma dell’ospedale: La responsabilità della struttura è considerata autonoma rispetto a quella del medico. Ciò significa che un eventuale accordo transattivo tra il paziente e il medico non estingue automaticamente il diritto di agire contro l’ospedale per la sua parte di responsabilità.
  • Maggiore solidità della controparte: Agire contro la struttura sanitaria offre spesso una maggiore garanzia di solvibilità rispetto all’azione contro il singolo professionista, specialmente in caso di danni di importo elevato.
  • Semplificazione dell’onere probatorio: Per il paziente è sufficiente dimostrare il danno subito e il nesso di causalità con la prestazione sanitaria ricevuta presso quella struttura. Sarà poi un problema interno tra ospedale e medico definire l’esatta ripartizione delle colpe.

In sintesi, il principio della ripartizione paritaria della responsabilità rafforza la tutela del paziente, garantendo che la struttura che organizza e gestisce il servizio sanitario sia quasi sempre chiamata a rispondere insieme al professionista che ha commesso l’errore.

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Di admin