Il contratto di lavoro intermittente, comunemente noto come “lavoro a chiamata”, è una forma contrattuale flessibile in cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per eseguire una prestazione lavorativa su richiesta. La sua disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo n. 81/2015 (Jobs Act), che ne definisce caratteristiche, limiti e tutele per evitare abusi e garantire i diritti fondamentali del prestatore di lavoro.
Come funziona il contratto di lavoro intermittente
Il lavoro a chiamata si basa sulla discontinuità della prestazione. Il lavoratore non è impiegato in modo continuativo, ma solo quando l’azienda ne ha effettivamente bisogno e lo contatta. Questo tipo di contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato.
Esistono due principali modalità di accordo:
- Con obbligo di risposta e indennità di disponibilità: Il lavoratore si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Per i periodi in cui resta a disposizione senza lavorare, ha diritto a un compenso specifico, chiamato “indennità di disponibilità”.
- Senza obbligo di risposta: Il lavoratore è libero di accettare o rifiutare la chiamata. In questo caso, non percepisce alcuna indennità nei periodi di inattività e viene retribuito solo per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere elementi essenziali come la durata, le modalità della chiamata, il preavviso (non inferiore a un giorno lavorativo) e il trattamento economico e normativo.
Requisiti e limiti per l’attivazione
Il ricorso al lavoro intermittente non è libero, ma è soggetto a specifici vincoli per proteggere i lavoratori da un uso improprio della flessibilità. I limiti principali riguardano l’età dei lavoratori e la durata complessiva delle prestazioni.
Requisiti anagrafici e oggettivi
Il contratto a chiamata può essere attivato solo in due casi specifici:
- Requisiti anagrafici (soggettivi): Può essere stipulato con persone che hanno meno di 24 anni di età (a condizione che le prestazioni lavorative siano svolte entro il compimento del 25° anno) oppure con persone che hanno più di 55 anni.
- Requisiti legati all’attività (oggettivi): Indipendentemente dall’età, può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi nazionali (CCNL) o, in loro assenza, da un decreto del Ministero del Lavoro.
Limite massimo di durata
Salvo eccezioni, un lavoratore non può svolgere più di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro. Se questo limite viene superato, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Questo limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, dove le esigenze di flessibilità sono considerate strutturali.
Diritti e trattamento economico del lavoratore
Il lavoratore intermittente gode del principio di non discriminazione. Per i periodi in cui presta servizio, ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello e mansioni, ma riproporzionato in base alla durata della prestazione.
Questo include:
- Retribuzione oraria: La paga oraria non può essere inferiore a quella prevista per un lavoratore comparabile.
- Ferie e permessi: Maturano in proporzione alle ore lavorate.
- Tredicesima e quattordicesima: Vengono calcolate in base al lavoro effettivamente svolto.
- Trattamenti di malattia, infortunio e maternità: Sono garantiti in relazione ai periodi di lavoro.
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Viene accantonato come per gli altri dipendenti, in proporzione alla retribuzione percepita.
Nei periodi di inattività, se non è prevista un’indennità di disponibilità, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo o normativo.
Divieti: quando non è possibile usare il lavoro a chiamata
La legge stabilisce chiaramente alcune situazioni in cui è vietato stipulare un contratto di lavoro intermittente. L’obiettivo è impedire che questo strumento venga usato per aggirare le tutele di altri lavoratori o le norme sulla sicurezza.
Il lavoro a chiamata è vietato:
- Per sostituire lavoratori in sciopero.
- Presso unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi per lavoratori con le stesse mansioni.
- Presso unità produttive in cui è in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con intervento della cassa integrazione guadagni (CIG), per lavoratori con le stesse mansioni.
- Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.
- Nelle pubbliche amministrazioni.
Il rispetto di questi divieti è fondamentale per la legittimità del contratto. Un utilizzo improprio può comportare sanzioni per il datore di lavoro e la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
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