Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, di essere raggiunti dai propri familiari residenti all’estero. Questa procedura consente di preservare l’unità del nucleo familiare, un principio tutelato dalla normativa italiana ed europea. Ottenere il nulla osta richiede però il rispetto di precisi requisiti legali, economici e abitativi.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Il diritto di presentare la domanda di ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini non comunitari che possiedono un titolo di soggiorno valido in Italia. Nello specifico, possono avviare la procedura i titolari di:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
- Permesso di soggiorno con una durata di almeno un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
Non è invece possibile richiedere il ricongiungimento se si è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata o per motivi che non rientrano nelle categorie specificate dalla legge.
Per quali familiari è possibile fare domanda
La legge individua in modo preciso i familiari per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento. Il richiedente può presentare domanda per:
- Coniuge o partner di unione civile, a condizione che non sia legalmente separato e abbia compiuto almeno 18 anni.
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non siano sposati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente.
- Figli maggiorenni a carico, solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di una condizione di salute che comporta un’invalidità totale.
- Genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di 65 anni, il ricongiungimento è possibile anche se hanno altri figli, a patto che questi ultimi non possano sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.
È fondamentale che ogni legame di parentela sia dimostrato attraverso certificati ufficiali rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati.
Requisiti fondamentali: alloggio e reddito
Per ottenere il nulla osta, il richiedente deve dimostrare di avere risorse adeguate per accogliere i propri familiari. I due pilastri della richiesta sono la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente.
Idoneità dell’alloggio
L’abitazione in cui i familiari andranno a vivere deve rispettare i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa previsti dalla legge. Questa conformità viene attestata dal certificato di idoneità alloggiativa, un documento rilasciato dal Comune di residenza. I parametri, come la superficie minima per persona, sono stabiliti dalla normativa regionale e comunale.
Requisito del reddito minimo
Il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito annuo lecito non inferiore a un determinato importo, calcolato sulla base dell’assegno sociale. La soglia minima aumenta in base al numero di familiari da ricongiungere. Ad esempio, il reddito richiesto è:
- Per 1 familiare: l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.
- Per 2 familiari: il doppio dell’importo dell’assegno sociale.
- Per 3 familiari: il triplo dell’importo dell’assegno sociale.
Per il calcolo si considera il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, sommando anche quello del coniuge o dei familiari conviventi. I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria sono esonerati dal dimostrare questi requisiti.
La procedura passo dopo passo
Il processo per il ricongiungimento familiare si articola in diverse fasi che coinvolgono sia le autorità italiane che quelle consolari all’estero.
- Invio della domanda di nulla osta: La richiesta va presentata telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura competente per il luogo di residenza. È necessario allegare tutta la documentazione relativa al permesso di soggiorno, al reddito, all’alloggio e ai certificati di parentela.
- Rilascio del nulla osta: Lo Sportello Unico, dopo aver verificato i documenti e ottenuto il parere positivo della Questura, ha 90 giorni di tempo per rilasciare il nulla osta o comunicare un provvedimento di diniego.
- Richiesta del visto d’ingresso: Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare all’estero deve presentarlo, insieme agli altri documenti richiesti, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo Paese di residenza per richiedere il visto d’ingresso.
- Ingresso in Italia e richiesta del permesso di soggiorno: Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per completare la procedura. Successivamente, dovrà presentare la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso un ufficio postale abilitato.
Cosa fare in caso di diniego
Se la domanda di nulla osta viene respinta, non tutto è perduto. Il provvedimento di diniego può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Il diritto all’unità familiare è considerato un diritto soggettivo fondamentale e, come tale, gode di una forte tutela. Il giudice può valutare nel merito la situazione e, se ritiene fondato il ricorso, può ordinare all’amministrazione di rilasciare il visto o il permesso di soggiorno.
È importante agire tempestivamente e con il supporto adeguato, poiché la procedura giudiziaria richiede la conoscenza di normative specifiche. La valutazione tiene conto non solo dei requisiti formali, ma anche della natura e dell’effettività dei legami familiari.
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