Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di riunirsi con i propri familiari che si trovano all’estero. Questa procedura, regolata dal Testo Unico sull’Immigrazione, consente di preservare l’unità del nucleo familiare, un principio riconosciuto e tutelato dalla legge italiana. Per accedere a questo diritto è tuttavia necessario seguire un iter burocratico preciso e soddisfare specifici requisiti.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Il diritto di presentare la domanda di ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini extracomunitari che soggiornano legalmente in Italia e sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Non tutti i permessi consentono di avviare la procedura. I principali titoli ammessi sono:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la ex carta di soggiorno).
- Permesso di soggiorno con una durata di almeno un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
- Permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari.
- Permesso di soggiorno per motivi di studio o religiosi.
- Permesso di soggiorno per motivi familiari.
È essenziale che il permesso del richiedente sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Per quali familiari è possibile presentare la domanda
La legge definisce in modo chiaro quali sono i familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento. Non è possibile estendere la richiesta a parenti diversi da quelli elencati di seguito:
- Coniuge: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non essere legalmente separato.
- Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio o adottati, a condizione che non siano sposati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente.
- Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di una condizione di salute che comporta un’invalidità totale.
- Genitori a carico: è possibile ricongiungerli solo se non hanno altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di 65 anni, possono essere ricongiunti anche se hanno altri figli, a condizione che questi ultimi non possano provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
La veridicità del legame di parentela deve essere dimostrata con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese di origine, opportunamente tradotti e legalizzati.
I requisiti essenziali: alloggio, reddito e assicurazione
Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente in Italia deve dimostrare di avere risorse adeguate a sostenere il proprio nucleo familiare. I requisiti fondamentali sono tre.
1. Disponibilità di un alloggio adeguato
È necessario disporre di un’abitazione che rispetti i parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica. La conformità dell’alloggio viene attestata dal certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dal Comune di residenza, che verifica il numero di vani, la superficie e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in relazione al numero di persone che vi abiteranno.
2. Un reddito minimo sufficiente
Il richiedente deve dimostrare di percepire un reddito annuo lecito non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare che intende ricongiungere. Ad esempio, per ricongiungere un familiare, il reddito richiesto è pari a 1,5 volte l’assegno sociale; per due familiari, 2 volte l’assegno sociale, e così via. Ai fini del calcolo del reddito, si può tenere conto anche del reddito complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
3. Copertura sanitaria per i genitori anziani
Nel caso specifico del ricongiungimento con un genitore di età superiore a 65 anni, è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o, in alternativa, provvedere alla sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
La procedura passo dopo passo
L’iter per il ricongiungimento familiare si articola in diverse fasi che coinvolgono sia le autorità italiane sia le rappresentanze consolari all’estero.
- Richiesta del Nulla Osta: Il primo passo è la presentazione della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. La domanda si compila online e deve essere corredata da tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di alloggio e reddito.
- Verifica e Rilascio: Lo Sportello Unico, una volta ricevuta la domanda, verifica la documentazione e acquisisce il parere della Questura. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla richiesta.
- Richiesta del Visto d’Ingresso: Con il nulla osta, il familiare all’estero deve recarsi presso l’ambasciata o il consolato italiano del proprio Paese per richiedere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare. L’autorità consolare verifica i documenti che provano il legame di parentela e rilascia il visto.
- Ingresso in Italia: Una volta ottenuto il visto, il familiare ha 6 mesi di tempo per entrare in Italia. Entro 8 giorni lavorativi dal suo arrivo, il richiedente deve comunicare l’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
- Richiesta del Permesso di Soggiorno: Lo Sportello Unico convoca il richiedente e il suo familiare per completare la procedura e avviare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura.
Cosa fare in caso di diniego
Se la domanda di nulla osta viene respinta, non tutto è perduto. Il diniego deve essere motivato e può essere impugnato. Il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo fondamentale, e le decisioni amministrative devono basarsi esclusivamente sulla verifica dei requisiti previsti dalla legge, senza valutazioni discrezionali. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza. Il giudice valuterà la legittimità del rifiuto e, in caso di accoglimento del ricorso, potrà ordinare all’amministrazione di rilasciare il nulla osta.
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