Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di riunirsi con i propri familiari che si trovano all’estero. Questa procedura consente di mantenere o ricostituire l’unità del nucleo familiare, un principio tutelato dalla normativa italiana ed europea. Per accedere a questo diritto, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici e seguire un iter burocratico ben definito.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini extracomunitari che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Non tutti i permessi di soggiorno danno accesso a questa possibilità. Nello specifico, può presentare la domanda chi possiede:
- Un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la ex carta di soggiorno).
- Un permesso di soggiorno con una validità di almeno un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
È fondamentale che il richiedente sia legalmente residente in Italia e che il suo permesso di soggiorno sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Per quali familiari è possibile presentare la domanda
La legge definisce in modo preciso le categorie di familiari per i quali è possibile avviare la procedura di ricongiungimento. Non è possibile richiederlo per parenti diversi da quelli elencati di seguito:
- Coniuge: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non essere legalmente separato dal richiedente.
- Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio o adottati. È indispensabile il consenso dell’altro genitore, se esistente.
- Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di uno stato di salute che comporta un’invalidità totale.
- Genitori a carico: è possibile ricongiungerli solo se non hanno altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di 65 anni, il ricongiungimento è ammesso anche se hanno altri figli, a condizione che questi ultimi non possano provvedere al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
La relazione di parentela, in particolare il legame genitore-figlio, deve essere provata tramite certificati ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese di origine. In caso di dubbi sull’autenticità dei documenti, le autorità consolari possono richiedere un test del DNA.
Requisiti di alloggio, reddito e copertura sanitaria
Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il cittadino straniero residente in Italia deve dimostrare di avere le risorse necessarie per accogliere i propri familiari. I requisiti principali sono tre:
1. Alloggio idoneo: È necessario disporre di un’abitazione che rispetti i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa previsti dalla legge. Questa conformità viene certificata dagli uffici comunali competenti.
2. Reddito minimo: Il richiedente deve dimostrare di avere un reddito annuo lecito sufficiente a mantenere sé stesso e i familiari che intende ricongiungere. L’importo minimo è calcolato sulla base dell’assegno sociale: deve essere pari all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
3. Assicurazione sanitaria: Questo requisito si applica specificamente al ricongiungimento con un genitore di età superiore ai 65 anni. Il richiedente deve sottoscrivere un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o provvedere all’iscrizione del genitore al Servizio Sanitario Nazionale.
I rifugiati sono esonerati dal dover dimostrare questi requisiti.
La procedura per il ricongiungimento: i passaggi chiave
L’iter per il ricongiungimento familiare si articola in diverse fasi che coinvolgono sia le autorità italiane sia le rappresentanze consolari all’estero.
Fase 1: Richiesta del Nulla Osta
Il primo passo è la presentazione della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. La domanda si presenta telematicamente e deve essere corredata da tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di soggiorno, parentela, reddito e alloggio. Lo Sportello Unico, dopo aver acquisito il parere positivo della Questura, ha 90 giorni di tempo per rilasciare il nulla osta o comunicare un diniego.
Fase 2: Rilascio del Visto d’Ingresso
Una volta ottenuto il nulla osta, i familiari all’estero devono presentare domanda di visto d’ingresso presso l’ambasciata o il consolato italiano nel loro Paese di residenza. Dovranno presentare il nulla osta ricevuto e i documenti che provano il legame di parentela. L’autorità consolare, verificata la documentazione, rilascia il visto entro 30 giorni.
Fase 3: Ingresso in Italia e Permesso di Soggiorno
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il familiare ricongiunto deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per avviare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Questo documento permetterà al familiare di risiedere legalmente in Italia e di accedere ai servizi essenziali.
Cosa fare in caso di diniego
Se la domanda di nulla osta viene respinta, non tutto è perduto. Il diniego può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. Il diritto all’unità familiare è considerato un diritto soggettivo fondamentale e, come tale, gode di una forte tutela legale. Il giudice può valutare nel merito la situazione e, se ritiene fondato il ricorso, può ordinare direttamente il rilascio del visto d’ingresso, anche in assenza del nulla osta amministrativo. È importante agire tempestivamente e con il supporto adeguato per far valere i propri diritti.
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