Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che consente ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di riunire il proprio nucleo familiare, facendo arrivare nel Paese i parenti più stretti. Si tratta di un percorso regolato da norme precise, che mira a tutelare l’unità della famiglia, un principio riconosciuto sia dalla legislazione italiana che da quella europea. Per accedere a questo diritto, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici e seguire una procedura ben definita.

Chi può richiedere il ricongiungimento

Il diritto al ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea che siano in possesso di un titolo di soggiorno valido. Non tutti i permessi di soggiorno danno accesso a questa possibilità. Possono presentare la domanda i titolari di:

  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia “carta di soggiorno”).
  • Un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.

È essenziale che il richiedente abbia una residenza stabile in Italia e che il suo titolo di soggiorno sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Per quali familiari è possibile fare domanda

La legge definisce in modo chiaro quali sono i familiari per cui è possibile avviare la procedura di ricongiungimento. Non è possibile estendere la richiesta a parenti diversi da quelli elencati. La domanda può essere presentata per:

  • Coniuge o partner di unione civile: deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non deve essere legalmente separato.
  • Figli minori: include i figli del richiedente e del coniuge, anche se nati fuori dal matrimonio o adottati, a condizione che non siano sposati e che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso.
  • Figli maggiorenni a carico: solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a causa di una condizione di salute che comporta un’invalidità totale.
  • Genitori a carico: a condizione che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di 65 anni, il ricongiungimento è possibile anche se hanno altri figli, a patto che questi ultimi non possano sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.

I requisiti fondamentali: alloggio e reddito

Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente deve dimostrare di avere le risorse economiche e abitative adeguate per accogliere i propri familiari. Questi requisiti sono essenziali per garantire una vita dignitosa al nucleo familiare riunito.

Idoneità dell’alloggio

Il richiedente deve disporre di un alloggio che rispetti i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa stabiliti dalla legge. Questa conformità viene certificata dal Comune di residenza attraverso il rilascio del certificato di “idoneità alloggiativa”. Il documento attesta che l’abitazione è sufficientemente grande per il numero di persone che vi abiteranno e che rispetta le norme sanitarie vigenti.

Requisiti di reddito

È necessario dimostrare di percepire un reddito annuo minimo, proveniente da fonti lecite, sufficiente al sostentamento della famiglia. L’importo di riferimento è l’assegno sociale, che viene aggiornato ogni anno. Il reddito minimo richiesto è pari all’importo annuale dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare che si intende ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni, il reddito minimo richiesto è pari al doppio dell’importo annuale dell’assegno sociale. Nel calcolo del reddito possono essere considerati anche i redditi dei familiari già conviventi.

La procedura passo dopo passo

Il processo per il ricongiungimento familiare si articola in diverse fasi, che coinvolgono sia le autorità italiane che le rappresentanze consolari all’estero.

  1. Richiesta del Nulla Osta: La prima fase consiste nella presentazione della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. La domanda si compila e si invia telematicamente, allegando tutta la documentazione relativa a soggiorno, reddito, alloggio e legami di parentela.
  2. Rilascio del Nulla Osta: Lo Sportello Unico, una volta verificata la documentazione e ottenuto il parere positivo della Questura, rilascia il nulla osta entro 90 giorni dalla richiesta. Questo documento ha una validità di sei mesi.
  3. Richiesta del Visto d’ingresso: Con il nulla osta, il familiare all’estero deve recarsi presso l’ambasciata o il consolato italiano nel proprio Paese per richiedere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare. L’autorità consolare verificherà i legami di parentela e gli altri requisiti soggettivi.
  4. Ingresso in Italia: Una volta ottenuto il visto, il familiare può entrare in Italia. Entro 8 giorni dall’ingresso, deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per completare la procedura e avviare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura.

Cosa fare in caso di diniego

Se la domanda di nulla osta o il visto vengono negati, non tutto è perduto. Il diritto all’unità familiare è un diritto soggettivo fondamentale e, come tale, può essere tutelato in sede giudiziaria. Contro un provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso presso il tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente. Il giudice valuterà la legittimità del diniego e potrà ordinare all’amministrazione di rilasciare il titolo richiesto se accerta la sussistenza di tutti i requisiti di legge. È importante agire tempestivamente, poiché ci sono termini precisi per presentare il ricorso.

Affrontare la procedura di ricongiungimento familiare richiede attenzione e la preparazione di una documentazione completa e corretta. Un errore o una mancanza possono causare ritardi o il rigetto della domanda, compromettendo il diritto a riunire la propria famiglia.

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Di admin