Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale che permette ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia di mantenere o ricostituire il proprio nucleo familiare, facendolo arrivare legalmente nel Paese. Questa procedura, disciplinata dal Testo Unico sull’Immigrazione, garantisce la tutela dell’unità familiare, un principio riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale. Per accedere a questo diritto, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici e seguire un iter burocratico ben definito.

Chi ha diritto al ricongiungimento familiare

Il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare è riservato ai cittadini extracomunitari che sono in possesso di un titolo di soggiorno valido. Nello specifico, possono presentare la domanda i titolari di:

  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (la precedente “carta di soggiorno”).
  • Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.

È fondamentale che il richiedente abbia una posizione regolare sul territorio italiano e che il suo permesso di soggiorno sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Per quali familiari è possibile fare richiesta

La legge definisce in modo preciso quali sono i familiari per cui è possibile avviare la procedura. Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento per:

  • Il coniuge, a condizione che non sia legalmente separato e abbia compiuto almeno diciotto anni.
  • I figli minori, inclusi quelli del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non siano sposati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente.
  • I figli maggiorenni a carico, solo se non possono provvedere autonomamente alle proprie necessità a causa di uno stato di salute che comporti un’invalidità totale.
  • I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine. Se i genitori hanno più di sessantacinque anni, il ricongiungimento è possibile anche se hanno altri figli, a patto che questi ultimi non possano sostenerli per gravi e documentati motivi di salute.

Per i figli, è indispensabile dimostrare il legame di parentela tramite certificati ufficiali rilasciati dalle autorità del Paese di origine. In caso di dubbi sull’autenticità dei documenti, le autorità consolari possono richiedere un test del DNA.

Requisiti essenziali: alloggio, reddito e sanità

Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, il richiedente deve dimostrare di possedere risorse adeguate a sostenere il proprio nucleo familiare. I requisiti principali riguardano l’alloggio, il reddito e, in alcuni casi, la copertura sanitaria.

1. Disponibilità di un alloggio idoneo

È necessario disporre di un’abitazione che rispetti i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. Questa conformità viene certificata dagli uffici comunali competenti, che verificano parametri come la superficie minima in base al numero di occupanti e le condizioni generali dell’immobile.

2. Reddito minimo sufficiente

Il richiedente deve dimostrare di avere un reddito annuo lecito non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Ad esempio, per un familiare, il reddito richiesto è pari all’assegno sociale più la sua metà. Per due familiari, è pari all’assegno sociale più il suo doppio, e così via. L’importo dell’assegno sociale viene aggiornato annualmente.

3. Copertura sanitaria per i genitori

Se il ricongiungimento è richiesto per un genitore con più di 65 anni, è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale o, in alternativa, provvedere alla sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

I titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria sono esonerati dal dimostrare i requisiti di alloggio e reddito.

La procedura passo dopo passo

L’iter per il ricongiungimento si articola in due fasi principali: la prima in Italia per ottenere l’autorizzazione (nulla osta) e la seconda nel Paese di origine del familiare per il rilascio del visto d’ingresso.

  1. Richiesta del Nulla Osta: La domanda va presentata telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo di residenza. È necessario allegare tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di soggiorno, parentela, reddito e alloggio. Lo Sportello Unico, dopo aver acquisito il parere positivo della Questura, ha 90 giorni di tempo per rilasciare il nulla osta.
  2. Rilascio del Visto d’Ingresso: Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare all’estero deve presentare la documentazione presso l’ambasciata o il consolato italiano del proprio Paese per richiedere il visto d’ingresso. Le autorità consolari verificano i legami familiari e, in caso di esito positivo, rilasciano il visto entro 30 giorni.
  3. Ingresso in Italia e Permesso di Soggiorno: Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, il familiare deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per avviare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presso la Questura.

Cosa fare in caso di diniego

Se la domanda di nulla osta viene respinta, o se viene negato il permesso di soggiorno, è possibile agire per tutelare i propri diritti. Il diritto all’unità familiare è considerato un diritto soggettivo fondamentale e non una semplice concessione discrezionale dell’amministrazione.

Contro un provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso presso il tribunale ordinario del luogo di residenza. Il giudice valuterà la legittimità del diniego e potrà ordinare all’amministrazione di rilasciare il titolo richiesto. In questi casi, l’assistenza di un legale specializzato è fondamentale per impostare correttamente il ricorso e far valere le proprie ragioni.

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Di admin