Art. 615-bis c.p. interferenze illecite nella vita privata Immagini o notizie “indebitamente” procurateI “luoghi” dell’interferenza L’elemento psicologico del reato La persona offesaProcedibilità Art. 615-bis c.p. interferenze illecite nella vita privata [Torna su]
L’articolo 615-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 98 del 1974 punisce, al primo comma, la condotta di colui che, attraverso l’utilizzo di apparecchiature visive o audio, si procura indebitamente notizie o immagini riguardanti la vita privata all’interno dei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p., disponendo, al secondo comma, che alla stessa pena soggiace colui che rileva o diffonde, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, notizie ovvero immagini carpite attraverso le modalità sopraindicate.
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