Impedire o ostacolare il rapporto tra un figlio e uno dei genitori dopo una separazione non è solo una questione civile, ma può integrare una vera e propria fattispecie di reato. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito che la condotta del genitore collocatario che, con azioni deliberate e ingannevoli, impedisce all’altro di esercitare il proprio diritto di visita, configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’articolo 388 del Codice Penale.

Quando l’ostruzionismo diventa un illecito penale

Non ogni inadempimento alle disposizioni del giudice civile sull’affidamento dei figli costituisce automaticamente un reato. Per la configurabilità dell’illecito penale, non è sufficiente una semplice violazione o un mancato rispetto degli orari di visita. La giurisprudenza richiede un elemento aggiuntivo: la condotta deve essere “elusiva”, ovvero caratterizzata da artifici, inganni o menzogne volti a frustrare le legittime pretese dell’altro genitore. In altre parole, deve emergere una chiara volontà di sottrarsi agli obblighi imposti dal tribunale attraverso comportamenti fraudolenti e in malafede.

Un esempio emblematico, analizzato dalla Cassazione, è quello del genitore che si trasferisce con il figlio in un’altra città o addirittura all’estero senza preavviso, rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto di visita. Tale comportamento, se attuato di nascosto e senza aver prima richiesto una modifica delle condizioni di affido al giudice competente, viene considerato un atto fraudolento finalizzato a eludere il provvedimento giudiziario.

Il trasferimento all’estero e i diritti del genitore non collocatario

Il diritto di un genitore di stabilire la propria residenza, anche all’estero, è riconosciuto. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve essere bilanciato con il diritto del figlio a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. Un trasferimento non può diventare un pretesto per allontanare il minore dall’altro genitore.

La decisione di trasferirsi, specialmente in un altro Paese, incide profondamente sulla quotidianità dei rapporti e sull’effettività del diritto di visita. Per questo motivo, il genitore che intende trasferirsi ha il dovere di agire in modo trasparente, informando l’altro genitore e, soprattutto, rivolgendosi al tribunale per ottenere una revisione delle modalità di visita. Agire in autonomia, nascondendo il trasferimento e ostacolando ogni forma di contatto, trasforma una scelta di vita in una condotta penalmente rilevante, poiché pregiudica non solo i diritti dell’altro genitore ma anche il benessere psicofisico del minore, sradicandolo dal suo ambiente di riferimento.

Diritti e tutele per il genitore ostacolato

Il genitore che si vede negato il diritto di frequentare il proprio figlio a causa di comportamenti ostruzionistici dell’altro ha a disposizione diversi strumenti di tutela. È fondamentale agire in modo tempestivo e documentato per proteggere i propri diritti e, soprattutto, l’interesse del minore.

Ecco le azioni che è possibile intraprendere:

  • Documentare ogni violazione: È essenziale tenere un registro dettagliato di tutti gli episodi di inadempimento, come visite mancate, telefonate negate o messaggi senza risposta. Questa documentazione sarà cruciale in sede legale.
  • Ricorrere al giudice civile: Il primo passo è solitamente quello di rivolgersi al tribunale che ha emesso il provvedimento di affido. Si può chiedere l’ammonimento del genitore inadempiente, una modifica delle condizioni di affido o l’intervento dei servizi sociali.
  • Presentare una denuncia-querela: Nei casi più gravi, quando l’ostruzionismo è attuato con atti fraudolenti come un trasferimento segreto, è possibile sporgere denuncia per il reato di cui all’art. 388 del Codice Penale. Questa azione avvia un procedimento penale a carico del genitore che ha violato l’ordine del giudice.

Le controversie familiari dovrebbero sempre essere gestite con l’obiettivo primario di tutelare il benessere dei figli. Le decisioni arbitrarie e unilaterali che mirano a escludere una figura genitoriale dalla vita di un bambino non solo sono dannose, ma espongono chi le compie a conseguenze legali significative, anche in ambito penale.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin