Legittima la riduzione di 1/3 sui minimi tariffariIllegittima la riduzione di 1/3 sui minimi tariffariOccorre conciliare diritto di difesa ed equo compensoLegittima la riduzione di 1/3 sui minimi tariffari[Torna su]
Al difensore d’ufficio del giudizio penale può essere applicata la riduzione di 1/3 di cui all’art. 106 bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, anche se il compenso viene calcolato in base ai minimi tariffari. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di conciliare l’opposta esigenza di difesa e il diritto dell’avvocato a un compenso equo. Queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 22257/2022 (sotto allegata). La vicenda processuale
Un avvocato viene nominato difensore d’ufficio …

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