Il precetto in rinnovazione
L’atto di precetto, una volta notificato e in assenza di pagamento da parte del debitore, deve essere seguito, nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, dall’avvio dell’esecuzione forzata.
L’articolo 481 del codice di procedura civile, infatti, sancisce che il precetto diventa inefficace se nel predetto termine non è iniziata l’esecuzione forzata, pur con la precisazione che tale termine rimane sospeso nel caso in cui contro il precetto sia proposta opposizione.
Di conseguenza, nel caso in cui i 90 giorni decorrano nell’inerzia del creditore e senza che il debitore abbia provveduto a corrispondere le somme dovute, il recupero del credito deve necessariamente passare per un nuovo precetto, denominato nella prassi precetto in rinnovazione. Inutili…

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Di admin