Il diritto a un giusto processo, che include la piena comprensione delle accuse, si estende anche alle società. Un’importante ordinanza del Tribunale di Milano ha chiarito che, nel contesto del Decreto Legislativo 231/2001, la contestazione di un illecito amministrativo a una società estera deve essere tradotta nella lingua conosciuta dal suo legale rappresentante, pena la nullità dell’atto. Questo principio tutela il diritto di difesa degli enti, equiparandolo a quello delle persone fisiche.
Il D.Lgs. 231/2001 e le garanzie difensive per le società
Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. In sostanza, una società può essere chiamata a rispondere per specifici illeciti penali.
Per bilanciare questa forma di responsabilità, gli articoli 34 e 35 del decreto stabiliscono che all’ente indagato o imputato devono essere riconosciute le stesse garanzie fondamentali spettanti a una persona fisica. Tra queste, una delle più importanti è il diritto di essere informato in modo chiaro e completo sulle accuse mosse. Questo implica, per uno straniero, il diritto di ricevere gli atti processuali fondamentali tradotti nella propria lingua madre, per poter esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
La decisione del Tribunale di Milano sul diritto alla traduzione
Il caso specifico esaminato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano riguardava una società con sede legale in Olanda e una sede secondaria in Italia, accusata di un illecito amministrativo legato a un reato di corruzione. La Procura aveva notificato l’atto di contestazione esclusivamente in lingua italiana.
La difesa della società ha eccepito la nullità dell’atto, sostenendo che non era stato tradotto nella lingua del legale rappresentante. La Procura si è opposta, argomentando che la società operava attivamente in Italia, partecipava a gare pubbliche e si era dotata di un modello organizzativo in italiano, dimostrando così di conoscere la lingua. Il GIP ha però accolto la tesi difensiva, basandosi su un’interpretazione rigorosa delle garanzie processuali.
I punti chiave della sentenza
Il giudice ha stabilito che, sebbene un ente collettivo non possa avere una “lingua madre” in senso stretto, il riferimento per l’esercizio del diritto di difesa deve essere la persona fisica che lo rappresenta legalmente. Ecco i principi affermati:
- Il rappresentante legale come punto di riferimento: La conoscenza della lingua va verificata in capo al legale rappresentante, non all’ente nel suo complesso. È lui che deve comprendere l’atto per poter agire nell’interesse della società.
- Irrilevanza delle attività operative: Il fatto che la società operi in Italia e utilizzi collaboratori che parlano italiano non dimostra che il suo legale rappresentante, se straniero, comprenda la lingua.
- Onere della prova: Spetta all’accusa dimostrare la conoscenza effettiva della lingua italiana da parte del legale rappresentante. In assenza di tale prova, la traduzione è un obbligo.
- Nullità dell’atto: La mancata traduzione dell’atto di contestazione costituisce una violazione del diritto di difesa e, di conseguenza, rende l’atto nullo.
Implicazioni pratiche per le aziende e la giustizia
Questa ordinanza ha conseguenze significative per le società estere che operano in Italia e per le autorità giudiziarie. Stabilisce un chiaro obbligo procedurale per le Procure, che devono accertarsi della lingua del legale rappresentante e provvedere alla traduzione degli atti di contestazione per evitare di invalidare il procedimento sin dalle sue fasi iniziali.
Per le aziende, questa decisione rappresenta un rafforzamento delle tutele legali. Garantisce che chiunque sia chiamato a rispondere di un illecito ai sensi del D.Lgs. 0766036164 sia messo nelle condizioni di comprendere pienamente le accuse e di organizzare una difesa consapevole ed efficace fin dal primo momento. La sentenza ribadisce che i principi del giusto processo non sono una mera formalità, ma garanzie sostanziali che devono essere applicate rigorosamente anche nei procedimenti contro gli enti.
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