L’utilizzo dei permessi per l’allattamento può comportare la perdita del diritto ai buoni pasto. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una pronuncia che chiarisce la natura di questo beneficio e le condizioni per poterne usufruire. La questione riguarda migliaia di lavoratrici madri e impone una riflessione attenta su come i diritti legati alla maternità interagiscono con le altre normative contrattuali.
Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 16929/2022, la Suprema Corte ha affrontato il caso di alcune dipendenti dell’Agenzia delle Dogane a cui erano stati negati i buoni pasto nei giorni in cui avevano usufruito dei permessi per l’allattamento. La decisione dei giudici si basa su un principio fondamentale: il buono pasto è strettamente legato alla necessità di effettuare una pausa pranzo per recuperare le energie psicofisiche durante una giornata lavorativa prolungata.
La regola generale, spesso definita anche dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), prevede che la pausa pranzo, e di conseguenza il buono pasto, spetti solo ai lavoratori il cui orario giornaliero superi una determinata soglia, tipicamente fissata in sei ore. Se una lavoratrice, grazie ai permessi per l’allattamento, riduce il suo orario di lavoro effettivo al di sotto di tale limite, viene meno il presupposto stesso per l’erogazione del buono.
Buoni pasto: natura assistenziale e non retributiva
Il punto centrale della sentenza risiede nella distinzione tra la natura del buono pasto e quella della retribuzione. I permessi per l’allattamento, secondo il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), sono equiparati a tutti gli effetti alle ore di lavoro ai fini della durata e della retribuzione. Questo significa che non comportano alcuna riduzione dello stipendio.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa equiparazione non si estende ai buoni pasto. Essi non sono considerati un elemento della retribuzione, ma un’agevolazione di carattere assistenziale. Il loro scopo non è remunerare il lavoro, ma fornire un sostegno al lavoratore che, a causa di un orario esteso, è costretto a consumare il pasto fuori casa. Se l’orario si riduce e non è più necessaria una pausa pranzo, il diritto a tale agevolazione cessa.
Cosa significa in pratica?
Facciamo un esempio concreto. Una lavoratrice con un contratto di 8 ore giornaliere ha diritto a due ore di permesso per l’allattamento. Utilizzandole, le sue ore di presenza effettiva in ufficio diventano sei. In questo scenario, potrebbe ancora rientrare nella soglia minima per il buono pasto. Se, invece, il suo orario contrattuale fosse di 7 ore, utilizzando le due ore di permesso lavorerebbe effettivamente solo 5 ore, scendendo sotto la soglia delle sei ore e perdendo così il diritto al buono pasto per quella giornata.
Cosa devono verificare le lavoratrici
Per le lavoratrici madri è fondamentale conoscere le regole specifiche che si applicano al loro rapporto di lavoro. Non si tratta di una discriminazione, ma dell’applicazione di una norma legata all’organizzazione dell’orario di lavoro. Ecco alcuni aspetti da considerare:
- Orario di lavoro effettivo: Il diritto al buono pasto dipende dalle ore di lavoro effettivamente prestate, al netto dei permessi.
- Soglia minima: La soglia di sei ore è la più comune, ma il proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) potrebbe prevedere una durata diversa. È essenziale consultare il CCNL di riferimento.
- Regolamenti aziendali: Anche accordi aziendali o regolamenti interni possono contenere disposizioni specifiche sull’erogazione dei buoni pasto.
- Natura del beneficio: Comprendere che il buono pasto è un’agevolazione assistenziale aiuta a capire perché la sua erogazione sia legata a condizioni diverse rispetto allo stipendio.
La tutela della maternità e il diritto ai permessi per l’allattamento restano pienamente garantiti e non sono in discussione. La sentenza della Cassazione interviene unicamente per chiarire le condizioni di accesso a un beneficio accessorio, il buono pasto, la cui finalità è legata a un’esigenza che viene meno con la riduzione dell’orario di lavoro.
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