La separazione consensuale è la procedura che consente a due coniugi di interrompere la loro convivenza in modo pacifico, attraverso un accordo condiviso. A differenza della separazione giudiziale, che nasce da un conflitto e si svolge come una vera e propria causa legale, quella consensuale si basa sulla volontà comune di definire i termini della separazione, inclusi gli aspetti economici, l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale. Questa via è spesso preferibile perché riduce la conflittualità, i tempi e i costi del procedimento.
Cos’è la separazione consensuale e come funziona
La separazione consensuale è un negozio giuridico familiare disciplinato dall’articolo 158 del Codice Civile. I coniugi, con l’assistenza di uno o più avvocati, raggiungono un’intesa su tutte le condizioni che regoleranno la loro vita da separati. Questo accordo, per diventare legalmente efficace, deve essere sottoposto al controllo del Tribunale, che lo approva con un provvedimento chiamato omologazione.
L’accordo deve coprire tutti gli aspetti fondamentali della separazione, tra cui:
- Affidamento e mantenimento dei figli: Stabilisce con quale genitore vivranno prevalentemente i figli e come l’altro genitore potrà esercitare il suo diritto di visita. Definisce inoltre l’importo dell’assegno di mantenimento per la prole.
- Assegnazione della casa coniugale: Decide chi dei due coniugi continuerà a vivere nell’abitazione familiare, un aspetto strettamente legato all’interesse dei figli.
- Aspetti economici tra i coniugi: Può prevedere un assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e regola la divisione dei beni in comunione.
Il principale vantaggio di questa procedura è la sua natura collaborativa, che tutela maggiormente l’equilibrio familiare, specialmente in presenza di figli, e consente una gestione più rapida e serena della crisi coniugale.
La procedura in Tribunale dopo la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto un nuovo rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, semplificando anche la procedura di separazione consensuale. Il percorso si svolge secondo le regole del procedimento su domanda congiunta (art. 473-bis.51 c.p.c.).
I passaggi principali sono:
- Presentazione del ricorso congiunto: I coniugi, assistiti dai loro legali, depositano un ricorso unico in Tribunale. Il documento contiene l’accordo raggiunto su tutte le condizioni della separazione.
- Il piano genitoriale: Se ci sono figli minori, al ricorso deve essere allegato un “piano genitoriale”. Questo documento descrive dettagliatamente gli impegni e le attività quotidiane dei figli (scuola, sport, tempo libero) e le modalità con cui ciascun genitore contribuirà alla loro crescita.
- Udienza di comparizione: Il giudice fissa un’udienza alla quale entrambi i coniugi devono partecipare personalmente. In questa sede, il giudice tenta una conciliazione e verifica che l’accordo tuteli gli interessi dei figli.
- Omologazione: Se il tentativo di conciliazione fallisce e l’accordo è ritenuto conforme alla legge e all’interesse della prole, il Tribunale lo omologa. Da questo momento, la separazione è ufficiale e iniziano a decorrere i sei mesi necessari per poter chiedere il divorzio.
Documenti necessari
Per avviare la procedura, è necessario allegare al ricorso alcuni documenti fondamentali:
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio.
- Certificati di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi.
- Copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, soprattutto in presenza di figli.
- Copie dei documenti d’identità e dei codici fiscali.
- Piano genitoriale, se vi sono figli minori.
Aspetti chiave dell’accordo di separazione
Affidamento e mantenimento dei figli
Il principio cardine è quello della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La regola è l’affidamento condiviso, mentre l’affidamento esclusivo a un solo genitore è un’eccezione disposta solo in casi gravi. L’accordo deve stabilire il collocamento prevalente del minore, i tempi di permanenza con il genitore non collocatario e l’ammontare del contributo al mantenimento, che deve essere proporzionale ai redditi di ciascun genitore e alle esigenze dei figli.
Assegnazione della casa coniugale
Il diritto di abitare nella casa familiare viene di norma assegnato al genitore con cui i figli vivranno stabilmente, a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile. L’obiettivo è garantire ai minori la continuità delle abitudini di vita. In assenza di figli, o con figli maggiorenni e autosufficienti, la casa resta al proprietario o, in caso di comproprietà, i coniugi dovranno trovare un accordo specifico.
Alternative alla procedura in Tribunale
Oltre al ricorso in Tribunale, la legge prevede due procedure più snelle per separarsi consensualmente.
La negoziazione assistita
È un accordo raggiunto fuori dalle aule di giustizia, con l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte. L’accordo sottoscritto produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale, dopo aver ricevuto il nulla osta del Pubblico Ministero. È una soluzione rapida e flessibile.
La separazione in Comune
È la via più semplice ed economica. I coniugi possono dichiarare la loro volontà di separarsi direttamente davanti al Sindaco o a un suo delegato. Tuttavia, questa opzione è possibile solo a determinate condizioni: non devono esserci figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (come la vendita di una quota della casa).
Costi e tempistiche
I costi e la durata di una separazione consensuale variano in base alla procedura scelta. La separazione in Comune è la più economica (richiede solo una marca da bollo) e rapida. La negoziazione assistita ha costi legati all’onorario degli avvocati, ma è generalmente più veloce del Tribunale. La procedura giudiziale richiede il pagamento di un contributo unificato di 43 euro, a cui si aggiunge il compenso del legale. In ogni caso, i tempi sono notevolmente inferiori rispetto a una separazione giudiziale, che può durare anni.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org