La separazione consensuale è la procedura che consente a due coniugi di interrompere la convivenza e regolare i propri rapporti patrimoniali e personali, inclusi l’affidamento e il mantenimento dei figli, sulla base di un accordo condiviso. Rispetto alla separazione giudiziale, rappresenta una via più rapida, economica e meno conflittuale per gestire la fine del matrimonio.
Come funziona la separazione consensuale
Il cuore della separazione consensuale è l’accordo tra i coniugi. Questo patto deve disciplinare tutti gli aspetti fondamentali derivanti dalla cessazione della convivenza. Per avere efficacia legale, l’accordo deve essere sottoposto al controllo di un’autorità: il Tribunale o, in casi specifici, il Pubblico Ministero o l’Ufficiale di Stato Civile.
Gli elementi essenziali dell’accordo includono:
- Il consenso reciproco a vivere separati.
- L’affidamento dei figli e le modalità di visita per il genitore non collocatario.
- L’assegno di mantenimento per i figli e, se ne ricorrono i presupposti, per il coniuge economicamente più debole.
- L’assegnazione della casa coniugale.
- La divisione dei beni in comunione.
Una volta raggiunto, l’accordo viene formalizzato e presentato all’autorità competente per l’approvazione definitiva.
La procedura in Tribunale dopo la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha introdotto un rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, rendendo la procedura più snella. I coniugi che scelgono la via del Tribunale devono presentare un ricorso congiunto, sottoscritto da entrambi e con l’assistenza di almeno un avvocato.
Documenti necessari e piano genitoriale
Al ricorso devono essere allegati alcuni documenti fondamentali per permettere al giudice di valutare la situazione economica e familiare:
- Estratto dell’atto di matrimonio.
- Certificati di residenza e stato di famiglia.
- Copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
- Copia dei documenti di identità dei coniugi.
Una delle novità più importanti, in presenza di figli minori, è l’obbligo di allegare un piano genitoriale. Questo documento descrive dettagliatamente gli impegni e le attività quotidiane dei figli (scolastiche, sportive, ricreative) e le modalità con cui ciascun genitore contribuirà alla loro organizzazione e cura.
L’udienza e l’omologazione
Il giudice fissa un’unica udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente. In questa sede, il giudice tenta una conciliazione. Se la volontà di separarsi è confermata, verifica che le condizioni dell’accordo non siano contrarie all’interesse dei figli. Se l’accordo è ritenuto equo e conforme alla legge, il Tribunale lo omologa con un provvedimento che lo rende legalmente vincolante. Da questo momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi necessario per poter richiedere il divorzio.
Tutele per i figli e assegnazione della casa
La legge pone al centro della separazione l’interesse superiore dei minori. Il principio guida è quello della bigenitorialità, ovvero il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Affidamento e mantenimento
La regola è l’affidamento condiviso, che implica la condivisione della responsabilità genitoriale sulle decisioni più importanti per la vita dei figli (istruzione, salute, educazione). L’affidamento esclusivo è un’eccezione, disposta solo in casi gravi. Il mantenimento economico è un dovere di entrambi i genitori, calcolato in proporzione ai rispettivi redditi e tenendo conto delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita precedente.
La casa coniugale
L’assegnazione della casa familiare è decisa primariamente nell’interesse dei figli, che hanno diritto a conservare il proprio ambiente di vita. Di conseguenza, il diritto di abitare nella casa viene generalmente attribuito al genitore con cui i figli vivranno stabilmente (genitore collocatario), anche se non è il proprietario dell’immobile. In assenza di figli, l’assegnazione dipende dagli accordi tra le parti o dal diritto di proprietà.
Alternative al Tribunale: negoziazione assistita e separazione in Comune
Per evitare i tempi del Tribunale, i coniugi possono scegliere due percorsi alternativi, a condizione che vi sia pieno accordo.
1. Negoziazione assistita: Si svolge con l’assistenza di un avvocato per parte. L’accordo raggiunto viene trasmesso al Pubblico Ministero per l’autorizzazione e, una volta ottenuto il nulla osta, ha la stessa efficacia di un provvedimento del giudice.
2. Separazione in Comune: È la via più rapida ed economica, che si svolge davanti al Sindaco o a un suo delegato. Tuttavia, non è percorribile se ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap. Inoltre, non consente di stipulare patti di trasferimento patrimoniale (come la vendita di quote di un immobile).
Scegliere la procedura più adatta dipende dalla complessità della situazione familiare e patrimoniale. La separazione consensuale, in ogni sua forma, rappresenta un approccio costruttivo per gestire una fase delicata della vita, tutelando al meglio gli interessi di tutte le persone coinvolte, specialmente dei figli.
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