Deviazione di acque e modifica stato dei luoghi: l’art. 632 c.p.Il bene giuridico protettoLa condotta sanzionata dall’art. 632 c.p.La penaElemento soggettivoDeviazione di acque e modifica stato dei luoghi: l’art. 632 c.p.[Torna su]
L’art. 632 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, per trarne profitto per sé o per altri, si adoperino per deviare acque oppure apportino modifiche allo stato dei luoghi nell’altrui proprietà.
Per completezza espositiva, si riporta il dispositivo della norma in oggetto: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206”. Il bene giuridico protetto [To…
L’art. 632 del Codice Penale sanziona la condotta di coloro i quali, per trarne profitto per sé o per altri, si adoperino per deviare acque oppure apportino modifiche allo stato dei luoghi nell’altrui proprietà.
Per completezza espositiva, si riporta il dispositivo della norma in oggetto: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206”. Il bene giuridico protetto [To…