Con una sentenza significativa, la Corte di Cassazione ha stabilito che praticare la psicoanalisi con finalità terapeutiche senza possedere i titoli accademici e l’abilitazione professionale richiesti costituisce il reato di esercizio abusivo della professione. La decisione (sentenza n. 13556/2020) chiarisce i confini legali dell’attività psicoterapeutica, offrendo un importante riferimento per la tutela dei pazienti e dei consumatori.
Il caso: analisi su una minore senza laurea né abilitazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla denuncia del padre di una bambina, un medico che si era accorto della mancanza di benefici derivanti dal percorso di “psicoanalisi freudiana” a cui la figlia era sottoposta da circa due anni. Dopo alcune verifiche, l’uomo ha scoperto che la sedicente professionista non aveva mai conseguito una laurea in psicologia o medicina, né la successiva specializzazione in psicoterapia, e non era iscritta ad alcun albo professionale. La donna possedeva una laurea in lettere e filosofia e un diploma biennale non abilitante.
La situazione si è ulteriormente aggravata quando la donna è stata chiamata a testimoniare presso il Tribunale per i minorenni. In quella sede, ha formulato una valutazione sul rapporto tra la bambina e il padre, escludendo la sindrome da alienazione parentale e attribuendo il rifiuto della minore a vedere il genitore a presunte “particolari attenzioni” da parte di quest’ultimo. Questo intervento è stato considerato dai giudici come un atto di diagnosi, tipico della professione psicoterapeutica, che la donna non era autorizzata a compiere.
Psicoanalisi e Psicoterapia: la distinzione secondo la legge
La difesa dell’imputata si è basata sulla distinzione tra la figura dello “psicoanalista” e quella dello “psicoterapeuta”, sostenendo che la prima si limiterebbe a un’attività di osservazione e ascolto, non configurabile come terapia. La Corte di Cassazione ha però respinto categoricamente questa tesi.
Secondo i giudici, non è il nome utilizzato a definire la natura dell’attività, ma il suo scopo concreto. Quando la psicoanalisi viene impiegata come strumento per la diagnosi di disturbi psicologici e per la loro cura, essa rientra a pieno titolo nell’ambito della psicoterapia. Quest’ultima è una professione sanitaria protetta dalla legge italiana (Legge n. 56/1989), il cui esercizio è riservato esclusivamente a medici e psicologi che abbiano completato un percorso di specializzazione quadriennale e siano iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi albi professionali.
I requisiti non sono derogabili
La sentenza ha ribadito un principio fondamentale: il percorso formativo stabilito dalla legge per esercitare la psicoterapia non può essere sostituito da corsi, master o diplomi di varia natura. La laurea in medicina o in psicologia rappresenta il “modello legale” imprescindibile per accedere a questa professione, garantendo una base di conoscenze e competenze a tutela della salute pubblica.
Cosa fare per tutelarsi: come verificare un professionista
Questa vicenda evidenzia i gravi rischi che i cittadini corrono affidandosi a persone che esercitano professioni sanitarie senza averne titolo. Un percorso psicologico o psicoterapeutico gestito da un soggetto non qualificato può non solo risultare inefficace, but also causare danni significativi. Per questo è fondamentale che i consumatori verifichino sempre le credenziali del professionista a cui si rivolgono.
Ecco alcuni passaggi pratici per verificare se uno specialista è autorizzato a esercitare la psicoterapia:
- Chiedere il numero di iscrizione all’Albo: Un professionista qualificato non avrà problemi a fornire il proprio nome, cognome e numero di iscrizione all’Ordine degli Psicologi o all’Ordine dei Medici.
- Consultare gli albi online: È possibile verificare gratuitamente l’iscrizione di un professionista sui siti ufficiali. L’Albo unico nazionale degli psicologi è consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP). Per i medici, si può consultare il portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).
- Verificare l’annotazione come psicoterapeuta: All’interno dell’albo, è necessario controllare che, oltre all’iscrizione di base, sia presente la specifica annotazione che autorizza all’esercizio della psicoterapia.
- Diffidare di titoli ambigui: Prestare attenzione a definizioni generiche o non regolamentate come “counselor”, “coach” o “analista” se utilizzate per proporre percorsi di cura per disagi psicologici. Solo i titoli di “psicologo” e “medico psicoterapeuta” sono garanzia di un percorso legale e certificato.
Affidarsi a professionisti qualificati e iscritti agli albi è l’unico modo per garantirsi un intervento competente, etico e rispettoso delle normative a tutela della salute mentale.
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