di Annamaria Villafrate – Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 1096/2020 (sotto allegata) respinge la richiesta alimentare prevista dall’art. 433 e ss. c.c. avanzata da una mamma nei confronti del figlio. L’istante non è riuscita a dimostrare in modo rigoroso la sua impossibilità di procurarsi i mezzi primari di sostentamento così come le condizioni economiche e familiari del soggetto obbligato, prove indispensabili per riconoscere questa misura. Obbligo alimentare del figlioLe difficoltà economiche non integrano lo stato di bisognoL’impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari va provataChi chiede gli alimenti deve provare le condizioni economiche dell’obbligatoObbligo alimentare del figlio[Torna su]
Una signora conviene in giudizio il figlio, perché soggetto obblig…