La mediazione civile è uno strumento fondamentale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il legislatore è intervenuto con il decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) per garantire la continuità di questo servizio, introducendo specifiche disposizioni per la gestione delle procedure a distanza. Queste misure, sebbene nate in un contesto eccezionale, hanno messo in luce le potenzialità e le sfide della giustizia digitale.

La mediazione telematica durante l’emergenza

Una delle principali novità introdotte dal decreto Cura Italia è stata la regolamentazione degli incontri di mediazione in modalità telematica. Sebbene la possibilità di svolgere mediazioni a distanza fosse già prevista dal D.Lgs. 28/2010, le norme emergenziali hanno reso questa opzione uno strumento cruciale per superare le restrizioni imposte dal lockdown.

Il decreto stabiliva che, per un periodo limitato, gli incontri potessero avvenire online, a condizione che vi fosse il consenso preventivo di tutte le parti coinvolte. Questa non era un’imposizione, ma un’alternativa per evitare la paralisi completa delle procedure. Inizialmente, il decreto ha anche sospeso i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione per i procedimenti avviati o pendenti nel periodo più critico dell’emergenza.

Le condizioni per l’avvio della procedura a distanza erano chiare:

  • Consenso unanime: Tutte le parti dovevano accettare esplicitamente di procedere con la modalità telematica. In assenza di accordo, non era possibile imporre la videoconferenza.
  • Sicurezza e riservatezza: Gli organismi di mediazione dovevano utilizzare piattaforme e sistemi in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali.
  • Regolamentazione interna: L’organismo di mediazione doveva prevedere nel proprio regolamento le modalità operative per la gestione degli incontri online.

Il nuovo potere di autentica dell’avvocato

La novità più significativa e discussa ha riguardato la sottoscrizione del verbale e dell’eventuale accordo di conciliazione. In una mediazione tradizionale, è il mediatore a certificare l’autografia della firma delle parti, verificandone l’identità. La procedura telematica rendeva impossibile questo passaggio fisico.

Per superare l’ostacolo, il decreto Cura Italia ha introdotto una deroga importante: ha conferito all’avvocato il potere di certificare la firma del proprio cliente. In pratica, l’avvocato poteva dichiarare, tramite la propria firma digitale, che la sottoscrizione apposta dal cliente sul documento fosse autentica, anche se il cliente era collegato da remoto.

Come funzionava la procedura di firma a distanza?

Il processo di firma diventava più complesso e richiedeva una serie di passaggi tecnici che potevano rappresentare una difficoltà per i consumatori meno digitalizzati. La procedura tipica prevedeva:

  1. Il mediatore redigeva il verbale e lo inviava in formato PDF alle parti.
  2. Ciascuna parte doveva stampare il documento, firmarlo a mano, scansionarlo e inviarlo al proprio avvocato.
  3. L’avvocato, ricevuto il documento firmato dal cliente, vi apponeva la propria firma digitale, certificandone così l’autenticità.
  4. Il documento, firmato da una parte e dal suo legale, veniva quindi trasmesso all’altra parte per ripetere il medesimo processo.
  5. Infine, il verbale completo di tutte le firme veniva inviato al mediatore, che apponeva la sua firma digitale per concludere la procedura.

Questa modalità, sebbene ingegnosa, presupponeva che tutti i partecipanti disponessero di computer, stampante, scanner e una connessione internet stabile, creando un potenziale divario digitale.

Implicazioni pratiche per i consumatori

Le norme introdotte dal decreto Cura Italia hanno avuto un impatto diretto sui cittadini coinvolti in una mediazione. Da un lato, hanno permesso di non interrompere i tentativi di conciliazione, offrendo una soluzione concreta in un momento di blocco generale. Dall’altro, hanno sollevato alcune criticità.

Il successo della mediazione è spesso legato all’interazione diretta, all’empatia e alla comunicazione non verbale che si crea tra le parti in presenza del mediatore. La distanza fisica imposta dalla modalità telematica poteva ridurre l’efficacia del dialogo e rendere più difficile il raggiungimento di un accordo.

Inoltre, la complessità tecnica della procedura di firma e la necessità di dotazioni tecnologiche specifiche potevano rappresentare un ostacolo per alcuni utenti. L’esperienza ha dimostrato che, pur essendo uno strumento utile, la mediazione telematica richiede un’attenta preparazione e assistenza per garantire che i diritti di tutte le parti siano pienamente tutelati.

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Di admin