Nel corso dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la giustizia italiana ha affrontato una rapida e forzata digitalizzazione. Tra le misure introdotte per garantire la continuità delle attività processuali, il cosiddetto “processo da casa” ha rappresentato una delle novità più discusse. Tuttavia, un intervento normativo ha specificato che, per le udienze civili svolte a distanza, i giudici avrebbero dovuto essere fisicamente presenti nel loro ufficio giudiziario, una decisione che ha sollevato notevoli perplessità e critiche.

Le udienze da remoto e l’obbligo di presenza in ufficio

Con il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), il legislatore aveva aperto alla possibilità di svolgere udienze civili e penali tramite collegamenti da remoto per far fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia. Poco dopo, un successivo decreto (D.L. 28/2020) ha corretto parzialmente questa impostazione, introducendo un vincolo specifico per il settore civile. La nuova disposizione stabiliva che lo svolgimento delle udienze civili a distanza dovesse avvenire “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”.

L’obiettivo dichiarato era quello di salvaguardare il contraddittorio, l’effettiva partecipazione delle parti e la solennità del procedimento, anche se celebrato con modalità telematiche. Mentre avvocati e parti potevano collegarsi dai propri studi o abitazioni, il magistrato doveva presiedere l’udienza dalla sede istituzionale del tribunale.

La reazione critica della magistratura

Questa modifica normativa ha suscitato una reazione molto critica da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm). La giunta centrale ha definito l’intervento “incomprensibile” e “irrazionale”, sottolineando una palese contraddizione. Proprio i giudici civili, che grazie al Processo Civile Telematico (PCT) erano già tecnologicamente attrezzati per gestire l’intero fascicolo processuale in modo digitale, venivano obbligati a recarsi in ufficio.

Secondo l’Anm, questa imposizione contrastava con le esigenze di tutela della salute pubblica che motivavano lo smart working e le udienze a distanza. La misura, inoltre, non si applicava in modo analogo ai magistrati penali, amministrativi o contabili, creando una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata. La critica evidenziava come, se la presenza fisica del giudice civile in tribunale era diventata una priorità, allora sarebbe stato necessario dotare gli uffici di aule e supporti adeguati, spesso carenti.

Cosa significava per i cittadini e gli avvocati

Sebbene il dibattito sembrasse tecnico e interno al mondo della giustizia, le implicazioni pratiche per i cittadini e i loro difensori erano concrete. La norma cercava di bilanciare due esigenze: da un lato, la necessità di proseguire i processi in sicurezza; dall’altro, il timore che un’udienza completamente dematerializzata potesse perdere di autorevolezza e garanzie formali.

Per i consumatori e le parti coinvolte in una causa, questa regola comportava alcuni aspetti specifici:

  • Garanzia di ufficialità: La presenza del giudice in tribunale era intesa come un segnale che l’udienza, seppur da remoto, manteneva il suo carattere istituzionale e formale.
  • Modalità di partecipazione: Per le parti e i loro avvocati, la possibilità di collegarsi a distanza rappresentava un vantaggio in termini di sicurezza e logistica, evitando spostamenti durante il periodo di emergenza.
  • Continuità del servizio: Nonostante le criticità, queste misure hanno permesso a molti procedimenti civili di non fermarsi completamente, garantendo una seppur minima continuità del servizio giustizia.
  • Incertezza normativa: I rapidi e talvolta contraddittori cambiamenti legislativi hanno generato un periodo di incertezza operativa per tutti gli attori del processo.

La vicenda ha messo in luce la complessità della transizione digitale nel settore della giustizia, un processo accelerato dall’emergenza ma non privo di ostacoli e visioni differenti tra i suoi protagonisti.

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Di admin