Nella primavera del 2020, durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria, un termine giuridico è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico: “congiunti”. Il Dpcm del 26 aprile 2020, che introduceva la cosiddetta “Fase 2”, permetteva gli spostamenti per fare visita a queste figure, scatenando un’ondata di dubbi e incertezze. La questione non era banale, poiché toccava la sfera degli affetti e delle relazioni personali in un momento di forte isolamento. La soluzione a questo dilemma interpretativo è emersa da un importante precedente della Corte di Cassazione.
Il dilemma dei “congiunti” nel Dpcm del 2020
Il decreto permetteva di incontrare i propri congiunti, ma non forniva una definizione chiara. Inizialmente, l’interpretazione più restrittiva faceva riferimento esclusivamente ai vincoli di parentela e affinità come definiti dal Codice Civile. Secondo questa lettura, sarebbero stati inclusi coniugi, genitori, figli, nonni, zii e cugini, ma esclusi fidanzati, compagni e partner non legati da un vincolo formale come il matrimonio o l’unione civile. Questa limitazione apparve subito in contrasto con la realtà sociale, fatta di legami affettivi solidi e duraturi che non rientrano nelle categorie tradizionali.
La sentenza della Cassazione come chiave di volta
Per risolvere l’ambiguità, il Governo fece riferimento a una specifica sentenza della Corte di Cassazione (la n. 46351 del 16 ottobre 2014). Questa pronuncia aveva stabilito un principio fondamentale: si è “congiunti” anche in presenza di un “saldo e duraturo legame affettivo”, a prescindere dall’esistenza di un vincolo di parentela o di convivenza formalizzata. Il caso originario riguardava il risarcimento del danno richiesto dalla fidanzata di un uomo deceduto in un incidente stradale. I giudici riconobbero il suo diritto, valorizzando la solidità e la stabilità della relazione affettiva come elemento giuridicamente rilevante. Questo precedente ha permesso di estendere la nozione di congiunto anche ai fidanzati e a tutte le persone unite da un affetto stabile, fornendo una base giuridica per un’interpretazione più inclusiva e aderente alla realtà.
Cosa si intende per “legame affettivo stabile”
Il concetto di “legame affettivo stabile” non è definito da una formula rigida, ma si basa su una valutazione complessiva della relazione. Sebbene ogni caso venga valutato singolarmente, alcuni elementi sono considerati indicatori importanti per dimostrare la solidità di un rapporto:
- Durata nel tempo: una relazione che prosegue da un periodo significativo.
- Progettualità comune: l’esistenza di piani di vita condivisi, come l’acquisto di una casa o la pianificazione del futuro.
- Assistenza reciproca: il supporto morale e materiale che i partner si forniscono a vicenda.
- Riconoscimento sociale: il fatto che la coppia sia riconosciuta come tale da amici, familiari e nella comunità.
La convivenza è un elemento probatorio molto forte, ma la sentenza del 2014 ha chiarito che non è un requisito indispensabile per riconoscere l’esistenza di un legame stabile e significativo.
Le implicazioni pratiche per i consumatori
Il principio affermato dalla Cassazione e reso noto al grande pubblico durante la pandemia non è una curiosità storica, ma ha conseguenze concrete in molti ambiti della vita quotidiana. Riconoscere la rilevanza giuridica dei legami affettivi stabili offre tutele importanti:
- Risarcimento del danno: in caso di decesso o grave lesione di una persona a causa di un illecito (es. incidente stradale, errore medico), il partner superstite può richiedere il risarcimento per il danno subito, anche se non sposato o convivente.
- Permessi lavorativi: la normativa sui permessi per gravi motivi familiari può essere interpretata in modo estensivo per includere il partner stabile.
- Decisioni in ambito sanitario: in situazioni di emergenza o incapacità, il parere del partner stabile può assumere un ruolo rilevante.
- Successione nel contratto di locazione: in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha diritto a succedere nel contratto di affitto.
Il dibattito sui “congiunti” ha quindi avuto il merito di far luce su un’evoluzione del diritto che mira a proteggere la sostanza dei legami affettivi, al di là delle loro forme giuridiche tradizionali.
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