di Annamaria Villafrate – La Cassazione con la sentenza n. 12191/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso della ricorrente a cui la corte d’Appello, su istanza dell’ufficio competente, ha revocato all’ammissione al gratuito patrocinio. Nel caso di specie la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio perché persona offesa del reato di prostituzione minorile, per il quale l’art. 76, al comma 4 ter prevede l’ammissione al beneficio “anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.” Ne consegue che la parte, una volta ammessa al beneficio, non è tenuta a comunicare le variazioni reddituali una dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta dall’art. 79 del d.P.R n. 115/2002. Revoca dell’ammissione al patrocinio gratuitoVittime di reati e gratuito patrocinio…

.. leggi il seguito

Di admin