Il Decreto Legge n. 23/2020, noto come “Decreto Liquidità”, è stato uno dei provvedimenti chiave emanati dal Governo durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria del 2020. Il suo obiettivo era fornire un sostegno immediato a imprese, professionisti e famiglie attraverso misure sull’accesso al credito e una serie di interventi fiscali. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha fornito chiarimenti essenziali per l’applicazione di queste norme. Vediamo quali erano le principali disposizioni.
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
Una delle misure più significative del decreto era la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020. Questa agevolazione non era universale, ma legata a specifiche condizioni relative al calo del fatturato. La sospensione si applicava ai soggetti che avevano registrato una diminuzione dei ricavi di una certa entità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le condizioni per accedere alla sospensione erano le seguenti:
- Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro: era richiesta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (per i versamenti di aprile) e nel mese di aprile 2020 (per i versamenti di maggio) rispetto agli stessi mesi del 2019.
- Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: la soglia di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi era fissata al 50%.
- Soggetti che avevano iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019: potevano beneficiare della sospensione a prescindere dal calo del fatturato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica del calo doveva essere fatta separatamente per ciascun mese. I versamenti sospesi non venivano cancellati, ma dovevano essere effettuati in un’unica soluzione o a rate nei mesi successivi.
Credito d’imposta per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Per incentivare l’adozione di misure di sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori, il Decreto Liquidità ha esteso il credito d’imposta, già previsto dal decreto “Cura Italia”, alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione. L’agevolazione era rivolta a esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Le spese ammesse al credito d’imposta includevano:
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) come mascherine, guanti, visiere protettive e tute.
- Acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per garantire il distanziamento sociale, come barriere e pannelli protettivi.
- Acquisto di prodotti per la sanificazione e la disinfezione, come detergenti per le mani e disinfettanti.
Questa misura mirava a ridurre l’impatto economico dell’adeguamento dei luoghi di lavoro ai nuovi protocolli di sicurezza imposti dalla pandemia.
Altre agevolazioni per cittadini e imprese
Il decreto conteneva anche altre disposizioni fiscali pensate per semplificare gli adempimenti e tutelare i contribuenti in un periodo di grande difficoltà.
Tutela delle agevolazioni “prima casa”
A causa delle difficoltà negli spostamenti e nella conclusione delle compravendite immobiliari, il decreto ha sospeso, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, i termini legati alle agevolazioni “prima casa”. Ad esempio, sono stati sospesi il termine di 18 mesi per trasferire la residenza nel comune dell’immobile acquistato e il termine di un anno per riacquistare un’altra abitazione principale dopo aver venduto la precedente.
Semplificazioni per l’assistenza fiscale
Per limitare la necessità di spostamenti, sono state introdotte modalità semplificate per la gestione a distanza dell’assistenza fiscale. I CAF e i professionisti abilitati potevano acquisire telematicamente la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata (modello 730), ad esempio tramite email o sistemi di messaggistica, facilitando così la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
È stata introdotta una maggiore flessibilità per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Se l’importo dovuto per il primo trimestre era inferiore a 250 euro, il pagamento poteva essere posticipato alla scadenza del secondo trimestre. Se anche la somma degli importi dei primi due trimestri restava sotto i 250 euro, il versamento poteva essere ulteriormente rimandato alla scadenza del terzo trimestre.
Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.
Per assistenza contatta Sportello Consumatori
Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org