Con una sentenza che ha chiarito un punto cruciale del diritto di famiglia, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile indicare due madri sull’atto di nascita di un bambino nato in Italia, anche se concepito all’estero tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) da una coppia omosessuale. La decisione, contenuta nella sentenza n. 7668 del 2020, sottolinea la centralità del legame biologico nella formazione degli atti di stato civile nel nostro Paese.

Il caso: due madri e il rifiuto dell’anagrafe

La vicenda legale ha origine dalla richiesta di una coppia di donne di essere registrate entrambe come madri della loro bambina. La piccola è nata in Italia, ma è stata concepita all’estero con tecniche di fecondazione assistita a cui si è sottoposta una delle due partner, che è quindi anche la madre biologica e gestante. L’ufficiale di stato civile ha rifiutato la richiesta di formare un atto di nascita che riportasse la doppia maternità, un diniego successivamente confermato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.

La coppia ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo il diritto di entrambe a essere riconosciute come genitori fin dalla nascita, in nome del principio di bigenitorialità e della necessità di adeguare l’atto alla realtà familiare del minore. La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso, fornendo una chiara interpretazione della normativa italiana vigente.

Le motivazioni della Cassazione: il legame biologico è decisivo

La Corte ha basato la sua decisione sulla legge n. 40 del 2004, che regola l’accesso alla procreazione medicalmente assistita in Italia. Questa legge, al momento della sentenza, riservava tali tecniche esclusivamente alle coppie maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi. Secondo i giudici, questa limitazione implica un principio fondamentale per l’ordinamento italiano: il rapporto di filiazione, quando l’atto di nascita viene formato in Italia, deve fondarsi su un legame biologico o genetico con il bambino.

I punti chiave della motivazione possono essere così riassunti:

  • Prevalenza della legge italiana: Poiché il bambino è nato in Italia, l’atto di nascita deve essere formato secondo le leggi italiane, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuta la fecondazione.
  • Divieto implicito: La legge 40/2004, limitando la PMA alle coppie eterosessuali, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere una genitorialità basata sulla sola intenzione per le coppie dello stesso sesso.
  • Irrilevanza del consenso: Il solo consenso prestato dalla partner non biologica (la cosiddetta “madre intenzionale”) alla procedura di PMA non è sufficiente a farla riconoscere come genitore sull’atto di nascita.
  • Principio di ordine pubblico: La necessità di un legame biologico per la costituzione del rapporto di filiazione in Italia è stata considerata un principio cardine, non derogabile dalla volontà delle parti.

Differenza con l’adozione e il riconoscimento di atti esteri

Per evitare confusione, la Cassazione ha chiarito perché questa situazione è diversa da altri casi apparentemente simili, come l’adozione da parte di coppie omosessuali o il riconoscimento di atti di nascita formati all’estero.

Perché l’adozione è diversa

L’adozione, in particolare l’adozione in casi particolari (stepchild adoption), è un istituto che serve a tutelare l’interesse preminente di un bambino già nato a mantenere un legame affettivo stabile con il partner del genitore biologico. In questo caso, l’obiettivo è dare una famiglia a un minore, e non soddisfare il desiderio di genitorialità di una coppia. L’interesse del bambino prevale.

Perché un atto di nascita estero può essere riconosciuto

Se un bambino nasce all’estero e ottiene un atto di nascita che indica due madri, valido secondo le leggi di quel Paese, la situazione cambia. In questo caso, la richiesta in Italia non è di creare un nuovo atto, ma di riconoscere uno già esistente. Prevale qui il principio della continuità dello status di figlio, per garantire al minore la conservazione della sua identità personale e familiare già legalmente acquisita all’estero.

Cosa significa per i consumatori e le famiglie

La sentenza ha conseguenze pratiche molto importanti per le coppie di donne che intraprendono un percorso di PMA all’estero con l’intenzione di far nascere il figlio in Italia. Al momento della nascita, solo la madre biologica e partoriente potrà essere indicata sull’atto di nascita. La partner, o madre intenzionale, non acquisisce automaticamente lo status di genitore.

Per ottenere il riconoscimento legale, la madre intenzionale deve avviare un percorso giudiziario separato, ovvero la procedura di “adozione in casi particolari”. Questo percorso, sebbene possibile, è più lungo e complesso rispetto al riconoscimento automatico alla nascita e richiede l’intervento di un tribunale. È quindi fondamentale che le coppie siano consapevoli di questo iter legale per poter tutelare al meglio il nucleo familiare e i diritti del bambino.

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Di admin