Il diritto di affacciarsi e guardare sulla proprietà del vicino, noto come servitù di veduta, può sorgere anche se l’opera da cui si esercita, come un balcone o una terrazza, non era ancora stata completata al momento della divisione delle proprietà. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiarendo un principio importante per chi vive in condominio o in edifici adiacenti. Questa regola ha implicazioni significative per i proprietari, specialmente in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni.

Cos’è la servitù di veduta e come funziona

La servitù di veduta è un diritto reale che permette al proprietario di un immobile (detto fondo dominante) di guardare e affacciarsi sulla proprietà vicina (detto fondo servente). Questo diritto non solo consente di godere del panorama, ma anche di ricevere luce e aria. Il Codice Civile regola in modo preciso le distanze minime che devono essere rispettate per le costruzioni al fine di non ledere questo diritto.

Ad esempio, l’articolo 907 del Codice Civile vieta di costruire a una distanza inferiore a tre metri dalle vedute dirette del vicino. Quando questo diritto viene violato, ad esempio costruendo una tettoia, una veranda o un muro troppo vicino a una finestra o a un balcone altrui, il proprietario del fondo dominante può chiedere al giudice la rimozione dell’opera abusiva e l’eventuale risarcimento del danno.

La costituzione per “destinazione del padre di famiglia”

Uno dei modi in cui può nascere una servitù è la cosiddetta “destinazione del padre di famiglia”, disciplinata dall’articolo 1062 del Codice Civile. Questo meccanismo si attiva automaticamente, senza bisogno di un contratto, quando si verificano due condizioni:

  1. Due proprietà, attualmente divise, in passato appartenevano a un unico proprietario.
  2. L’unico proprietario originario aveva creato tra le due parti una situazione di servizio visibile e permanente (ad esempio, un balcone che si affaccia su un cortile).

Quando le due proprietà vengono separate e vendute a persone diverse, se questa situazione di servizio esiste ancora, la servitù si considera automaticamente costituita. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava proprio questa fattispecie: un costruttore aveva edificato un palazzo con più appartamenti, uno sopra l’altro, dotando quello al primo piano di un balcone. Successivamente, gli appartamenti erano stati venduti a proprietari diversi.

Il principio della Cassazione: l’opera non deve essere finita

Nel caso specifico, il proprietario dell’appartamento al piano terra aveva installato una copertura sulla sua veranda, violando la distanza legale rispetto al balcone del piano superiore. Per difendersi, sosteneva che la servitù di veduta non fosse mai nata, perché al momento della vendita degli appartamenti il balcone del vicino non era ancora rifinito e pienamente agibile (mancava, ad esempio, un parapetto a norma).

La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando un principio chiaro: per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, non è necessario che l’opera sia completata in ogni sua parte. È sufficiente che esista una struttura visibile e permanente che manifesti in modo inequivocabile la sua funzione. In altre parole, la sola esistenza di un balcone, anche se allo stato grezzo, è sufficiente a dimostrare l’intenzione del costruttore originario di creare una veduta, facendo così nascere il relativo diritto a carico della proprietà sottostante.

Cosa significa per i consumatori e i proprietari

Questa decisione ha importanti conseguenze pratiche per chi acquista o possiede un immobile. È fondamentale prestare attenzione non solo ai documenti, ma anche allo stato di fatto dei luoghi. Ecco alcuni punti chiave:

  • Verificare le opere visibili: Prima di acquistare un immobile, è importante osservare la presenza di finestre, balconi, terrazze o altre aperture nelle proprietà vicine che potrebbero configurare una servitù di veduta a carico del proprio bene.
  • L’incompletezza non esclude il diritto: Non bisogna dare per scontato che un balcone non rifinito o una terrazza non ancora pavimentata non diano luogo a una servitù. Come chiarito dalla Cassazione, ciò che conta è l’esistenza della struttura e la sua finalità.
  • Prudenza prima di costruire: Se si intende realizzare una nuova costruzione (veranda, tettoia, pergolato, muro) è essenziale verificare di non ledere i diritti di veduta dei vicini. Ignorare una servitù esistente può portare a un ordine di demolizione e a richieste di risarcimento.
  • La buona fede non basta: Anche se si agisce in buona fede, convinti di non violare alcuna regola, la legge tutela il diritto di veduta. In caso di dubbio, è sempre consigliabile consultare un tecnico o un esperto per valutare le distanze e l’esistenza di eventuali servitù.

In conclusione, la servitù di veduta è un diritto tutelato con forza dalla legge, che può nascere automaticamente dalla configurazione stessa degli edifici. La sua esistenza non dipende dal grado di finitura delle opere, ma dalla loro presenza e funzione originaria.

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Di admin