Durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo italiano ha varato una serie di misure urgenti per proteggere lavoratori e imprese. Tra queste, il Decreto Legge n. 23/2020, noto come “Decreto Liquidità”, ha esteso l’accesso agli ammortizzatori sociali anche a una categoria di lavoratori che rischiava di rimanere esclusa: coloro che erano stati assunti poco prima dell’entrata in vigore delle principali restrizioni. L’INPS, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, ha fornito le istruzioni operative per questa importante integrazione.

Cosa prevedeva l’estensione per i neoassunti

La novità principale introdotta dal Decreto Liquidità consisteva nell’includere tra i beneficiari delle tutele salariali anche i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Inizialmente, infatti, le misure del decreto “Cura Italia” si applicavano solo ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Questa modifica ha permesso di garantire un sostegno al reddito a migliaia di persone che avevano appena iniziato un nuovo rapporto di lavoro proprio mentre la crisi economica si stava manifestando con maggiore intensità.

La norma si applicava ai principali strumenti di integrazione salariale attivati per la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane.

Gli ammortizzatori sociali coinvolti

L’estensione della platea dei beneficiari riguardava tre principali strumenti di sostegno al reddito, pensati per coprire diverse tipologie di aziende e settori produttivi. La loro attivazione ha consentito di salvaguardare i posti di lavoro e fornire un’indennità sostitutiva della retribuzione ai dipendenti di aziende costrette a ridurre o sospendere l’attività.

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): Destinata principalmente alle imprese del settore industriale e dell’edilizia per far fronte a contrazioni temporanee dell’attività produttiva.
  • Assegno Ordinario: Erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterali, copriva i lavoratori di aziende appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, come il commercio e i servizi.
  • Cassa Integrazione in Deroga (CIGD): Strumento residuale gestito dalle Regioni, destinato a tutelare i lavoratori di datori di lavoro esclusi dalle altre forme di integrazione salariale, incluse le piccole e piccolissime imprese.

La procedura per le aziende

Per includere i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020, i datori di lavoro che avevano già presentato una domanda di cassa integrazione per gli altri dipendenti non hanno dovuto presentare un’istanza completamente nuova. L’INPS ha previsto una procedura semplificata basata su una domanda integrativa. Questa richiesta doveva essere collegata alla domanda originale e specificare i dati dei lavoratori aggiuntivi da inserire nel programma di integrazione salariale. La scadenza per la presentazione di queste domande integrative era fissata alla fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione dell’attività.

L’importanza della misura per i lavoratori

L’inclusione dei lavoratori neoassunti ha rappresentato un intervento cruciale per evitare disparità di trattamento e garantire una rete di protezione sociale più ampia. Per un lavoratore assunto da pochi giorni o settimane, il rischio di perdere il posto di lavoro a causa della crisi improvvisa era estremamente elevato. Grazie a questa estensione, anche questi soggetti hanno potuto beneficiare di una continuità di reddito e della conservazione del rapporto di lavoro, in un contesto di incertezza economica senza precedenti. La misura ha quindi contribuito a mitigare gli impatti sociali più duri della pandemia, offrendo una tutela fondamentale in un momento di massima vulnerabilità.

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Di admin