Il pignoramento presso terzi è uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare somme dovute dai contribuenti. Quando si riceve un atto di questo tipo, è fondamentale sapere a quale giudice rivolgersi per contestarlo. Con la sentenza n. 7822 del 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito criteri chiari per distinguere la giurisdizione del giudice tributario da quella del giudice ordinario, ponendo fine a una lunga incertezza.

La competenza del Giudice Tributario

Il giudice tributario è l’autorità competente per tutte le questioni che riguardano la sostanza della pretesa fiscale. In altre parole, bisogna rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale quando si intende contestare il debito stesso, e non solo le modalità con cui viene riscosso. La sua giurisdizione copre i fatti avvenuti prima dell’atto di pignoramento.

Rientrano nella sua competenza le seguenti situazioni:

  • Esistenza del debito: se si ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, in tutto o in parte.
  • Notifica degli atti presupposti: se non è mai stata ricevuta la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione che sono alla base del pignoramento. Una notifica mancante, inesistente o nulla rende l’intera procedura di riscossione illegittima.
  • Vizi degli atti precedenti: contestazioni relative a vizi di forma o di contenuto della cartella esattoriale o di altri atti che hanno originato il debito.
  • Fatti estintivi del debito: se il debito è stato pagato, è caduto in prescrizione o è stato annullato prima che venisse avviato il pignoramento.

In sintesi, se il problema risiede nel “perché” si deve pagare, la strada corretta è quella del ricorso al giudice tributario.

La competenza del Giudice Ordinario

Al giudice ordinario, in funzione di giudice dell’esecuzione, spetta invece il compito di valutare la legittimità formale dell’atto di pignoramento e degli eventi successivi alla corretta notifica della cartella di pagamento. La sua competenza non riguarda il merito del debito tributario, ma il “come” si sta procedendo alla riscossione forzata.

Ci si deve rivolgere al giudice ordinario per contestare:

  • Vizi formali dell’atto di pignoramento: errori nella compilazione dell’atto, indicazioni errate o mancanti che ne compromettono la validità formale.
  • Impignorabilità dei beni: se il pignoramento ha colpito somme o beni che per legge non possono essere pignorati (ad esempio, alcuni limiti su stipendi o pensioni).
  • Fatti successivi alla notifica: eventi che hanno modificato o estinto il debito dopo che la cartella di pagamento è stata validamente notificata. Ad esempio, un pagamento effettuato dopo la notifica della cartella ma prima dell’avvio del pignoramento.

In pratica, il giudice ordinario interviene quando la pretesa fiscale è già consolidata e non contestata, ma sorgono problemi specifici legati alla procedura esecutiva.

Cosa significa per i consumatori

Questa distinzione è cruciale per chiunque si trovi ad affrontare un pignoramento da parte dell’ente di riscossione. Scegliere il giudice sbagliato significa avviare un procedimento destinato a essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con una conseguente perdita di tempo e denaro, e il rischio di non poter più far valere le proprie ragioni. È quindi essenziale analizzare attentamente il motivo della contestazione per individuare l’autorità giudiziaria corretta. Se il dubbio riguarda la legittimità del debito o la mancata ricezione degli atti, la competenza è del giudice tributario. Se, invece, si contesta la regolarità formale del pignoramento, la competenza è del giudice ordinario.

Per assistenza o per segnalare il tuo caso, contatta Sportello Consumatori.

Contattaci su WhatsApp

Per assistenza contatta Sportello Consumatori

Via Fratelli Cervi 64, 00053 Civitavecchia
Segreteria telefonica e WhatsApp: 0766036164
Email: contattaci@sportelloconsumatori.org

Contattaci su WhatsApp

Di admin