di Annamaria Villafrate – La Cassazione con l’ordinanza n. 7783/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un soggetto condannato in sede d’appello a rimuovere la copertura della veranda del suo appartamento al piano terra, perché posta a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge rispetto alla servitù di veduta spettante alla proprietaria dell’unità al primo piano. Il ricorrente ha provato a negare la sussistenza del diritto di veduta, sostenendo che quando i beni sono venuti a esistenza, non erano presenti i presupposti della servitù, in quanto non era stata ancora costruita una terrazza praticabile. Teoria respinta dagli Ermellini i quali hanno avuto modo di precisare che l’art 1062 c.c. non richiede, per la nascita della servitù per destinazione del padre di famiglia, che…

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