Nell’aprile del 2020, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo italiano ha emanato il Decreto Legge n. 23, noto come “Decreto Liquidità”. Questo provvedimento conteneva una serie di misure urgenti per sostenere imprese, lavoratori autonomi e famiglie, con un focus particolare sugli adempimenti fiscali e l’accesso al credito. Per fare chiarezza sulle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate pubblicò una guida sintetica che illustrava i principali interventi. Vediamo quali erano le misure più importanti introdotte all’epoca.

Sospensione dei versamenti per imprese e autonomi

Una delle misure più significative del decreto era la sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020. L’obiettivo era fornire un sollievo immediato di liquidità a imprese e professionisti colpiti dalle chiusure e dal calo del fatturato. La sospensione riguardava:

  • Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionali regionali e comunali.
  • Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’accesso a questo beneficio era subordinato alla dimostrazione di un calo del fatturato o dei corrispettivi. Le condizioni variavano in base al volume di ricavi dell’anno precedente:

  • Ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro: era necessaria una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 (per i versamenti di aprile) e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (per i versamenti di maggio).
  • Ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: la diminuzione del fatturato richiesta era di almeno il 50%, calcolata con lo stesso confronto tra i mesi del 2020 e del 2019.

Misure a sostegno dei lavoratori autonomi

Il Decreto Liquidità introduceva una norma specifica per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi da provvigioni (agenti, mediatori, etc.) con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Per i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, questi professionisti potevano chiedere al proprio sostituto d’imposta di non applicare la ritenuta d’acconto.

La condizione per accedere a questa agevolazione era non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente. Le ritenute non operate dovevano poi essere versate direttamente dal professionista entro il 31 luglio 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili.

Proroga delle scadenze fiscali e acconti

Il decreto interveniva anche su altre scadenze e adempimenti. Per quanto riguarda gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, veniva stabilito che non si sarebbero applicate sanzioni e interessi se l’importo versato con il metodo previsionale fosse risultato almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta. Questo riduceva il rischio di errori per chi calcolava gli acconti basandosi su un reddito presunto inferiore a causa della crisi.

Inoltre, il termine per l’invio della Certificazione Unica (CU) da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate veniva prorogato al 30 aprile 2020, senza l’applicazione di sanzioni per la tardiva trasmissione.

Tutele per l’acquisto della prima casa e crediti d’imposta

Il provvedimento sospendeva, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini per mantenere le agevolazioni fiscali legate all’acquisto della “prima casa”. Tra i termini sospesi rientravano:

  • L’obbligo di trasferire la residenza nel comune dell’immobile acquistato.
  • Il termine per riacquistare un’altra abitazione principale dopo aver venduto la prima casa entro cinque anni.
  • Il termine per vendere l’immobile già posseduto in caso di nuovo acquisto agevolato.

Infine, il decreto ampliava il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, già previsto dal decreto “Cura Italia”. Il bonus, pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 20.000 euro, veniva esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) e di altri strumenti per garantire la distanza di sicurezza tra i lavoratori.

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Di admin