La pandemia di Covid-19 ha generato una crisi economica e sociale senza precedenti, mettendo in difficoltà imprese, lavoratori e cittadini nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Di fronte a scadenze, pagamenti e prestazioni diventate difficili o impossibili da onorare, molti si sono chiesti se l’emergenza sanitaria potesse essere considerata una valida causa di esonero dalla responsabilità. La risposta risiede in alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, come l’impossibilità sopravvenuta e la forza maggiore.
Inadempimento e impossibilità sopravvenuta della prestazione
Secondo il Codice Civile, in particolare l’articolo 1218, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Esiste però un’eccezione fondamentale: la responsabilità viene meno se il debitore prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati causati da un’impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Questo concetto è noto come impossibilità sopravvenuta.
L’articolo 1256 del Codice Civile stabilisce che l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore. È importante sottolineare che non basta una semplice difficoltà: l’impossibilità deve essere:
- Oggettiva: non legata alla situazione personale del debitore, ma a un impedimento che chiunque si troverebbe ad affrontare.
- Assoluta: l’impedimento non può essere superato con nessuno sforzo diligente.
- Sopravvenuta: deve verificarsi dopo la nascita dell’obbligazione.
- Non imputabile: l’evento che la causa non deve dipendere da dolo o colpa del debitore.
L’impossibilità può essere definitiva, estinguendo l’obbligazione, o temporanea. In quest’ultimo caso, il debitore non è responsabile per il ritardo, ma dovrà adempiere non appena l’impedimento cesserà, a meno che il creditore non abbia più interesse a ricevere la prestazione.
Forza maggiore e “Factum Principis”: l’impatto delle misure governative
Nel contesto della pandemia, due figure giuridiche sono state centrali per giustificare l’inadempimento: la forza maggiore e il cosiddetto “factum principis”.
La forza maggiore è un evento esterno, imprevedibile e irresistibile che impedisce materialmente di eseguire la prestazione. Una pandemia di vaste proporzioni, come quella da Covid-19, è stata ampiamente riconosciuta come un classico esempio di forza maggiore.
Il factum principis (letteralmente “fatto del principe”) si riferisce a un ordine o provvedimento dell’autorità pubblica (legislativa, amministrativa o giudiziaria) che rende impossibile l’esecuzione di una prestazione. Le misure di contenimento adottate dal Governo durante l’emergenza, come i lockdown, la chiusura di attività commerciali, le restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci, rientrano perfettamente in questa categoria. Un’attività commerciale costretta a chiudere per decreto non poteva, oggettivamente, fornire i propri servizi al pubblico.
Il ruolo del Decreto “Cura Italia”
Per chiarire la situazione e fornire un riferimento normativo specifico, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, noto come “Cura Italia”. L’articolo 91 di questo decreto ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento imposte dalle autorità deve essere sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo.
Questa norma non ha introdotto un esonero automatico e generalizzato dalla responsabilità, ma ha fornito un criterio interpretativo fondamentale per i giudici. Ha confermato che l’obbedienza a un ordine dell’autorità per tutelare la salute pubblica costituisce una valida giustificazione per l’inadempimento, da valutare caso per caso in base alla specifica situazione contrattuale.
Cosa significa in pratica per i consumatori
L’applicazione di questi principi non è automatica e richiede un’analisi della singola situazione. L’impossibilità di adempiere deve essere una conseguenza diretta e inevitabile delle misure restrittive o della situazione pandemica. Ad esempio, la chiusura forzata di una palestra ha reso impossibile per il gestore fornire il servizio e, di conseguenza, ha giustificato la sospensione del pagamento dell’abbonamento da parte del cliente.
La situazione è più complessa per le obbligazioni pecuniarie, come il pagamento di un affitto o di una rata di un finanziamento. In questi casi, la prestazione (pagare una somma di denaro) non diventa tecnicamente impossibile. Tuttavia, la crisi economica derivante dalla pandemia può aver inciso sulla capacità del debitore di reperire la liquidità necessaria. In tali circostanze, pur non potendo invocare un’impossibilità assoluta, il debitore può far valere i principi di correttezza e buona fede per rinegoziare le condizioni contrattuali o per dimostrare che il ritardo non è dipeso da una sua colpa.
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