L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha introdotto numerose sfide nella vita quotidiana, sollevando interrogativi complessi anche in ambito familiare. Una delle questionerenze più delicate ha riguardato la gestione del diritto di visita per i genitori separati o divorziati. In un contesto di forti limitazioni agli spostamenti, molti si sono chiesti se le videochiamate potessero essere considerate un sostituto adeguato degli incontri di persona tra un genitore e i propri figli.

Il principio di bigenitorialità come diritto fondamentale

Per comprendere la questione, è essenziale partire da un concetto chiave del diritto di famiglia: il principio di bigenitorialità. Si tratta del diritto del minore a mantenere un rapporto stabile, continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio. Questo principio non è solo un diritto dei genitori, ma soprattutto un diritto del figlio, finalizzato a garantirgli uno sviluppo psicofisico armonioso. Qualsiasi limitazione a questo diritto deve essere considerata un’eccezione e deve essere giustificata da motivi gravi e comprovati.

Le restrizioni agli spostamenti durante l’emergenza

Durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria, i decreti governativi hanno imposto severe restrizioni alla circolazione delle persone. Inizialmente, è sorta incertezza sulla possibilità per il genitore non collocatario di spostarsi per vedere i figli. Tuttavia, i chiarimenti ufficiali forniti dal Governo hanno specificato che gli spostamenti per adempiere agli obblighi di affidamento dei minori rientravano tra le “situazioni di necessità” che giustificavano il movimento. Pertanto, il diritto di visita non è mai stato sospeso per legge. La regola generale è sempre stata quella di rispettare i provvedimenti del tribunale che regolano l’affidamento e la frequentazione dei figli.

Quando possono essere limitati gli incontri?

La sospensione o la modifica delle modalità di visita non può essere decisa unilateralmente da uno dei due genitori. Solo un provvedimento del giudice può legittimamente intervenire sulle condizioni di frequentazione. Questo può accadere solo in presenza di un pregiudizio reale e concreto per la salute del minore. Una generica paura del contagio, in assenza di situazioni di rischio specifiche (come la positività al virus di un convivente o la violazione delle norme sanitarie), non è stata ritenuta dai tribunali una ragione sufficiente per impedire gli incontri. Le decisioni sono sempre state orientate a un bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto alla bigenitorialità, cercando soluzioni che tutelassero entrambi.

Le videochiamate: un’integrazione, non una sostituzione

Le tecnologie di comunicazione a distanza, come le videochiamate, si sono rivelate strumenti preziosi per mantenere vivo il contatto affettivo durante i periodi di lockdown o di quarantena obbligatoria. Tuttavia, la giurisprudenza è concorde nel ritenerle un’integrazione e non una sostituzione del rapporto in presenza. Il contatto fisico, il gioco e la condivisione di spazi e tempi sono elementi insostituibili per la crescita di un bambino e per la costruzione di un solido legame genitoriale. Le modalità virtuali possono quindi affiancare e arricchire la relazione, ma non possono esaurirla, salvo casi eccezionali e temporanei disposti da un giudice.

Cosa fare se l’altro genitore impedisce le visite

Se un genitore si trova di fronte al rifiuto dell’altro di consentire gli incontri con i figli, appellandosi a motivazioni non giustificate da un rischio concreto o da un provvedimento del tribunale, è importante agire per tutelare i propri diritti e, soprattutto, quelli del minore. Ecco alcuni passi da seguire:

  • Cercare il dialogo: Il primo passo è tentare una comunicazione costruttiva con l’altro genitore per comprendere le sue preoccupazioni e trovare una soluzione condivisa, magari proponendo cautele aggiuntive.
  • Inviare una diffida formale: Se il dialogo non porta a risultati, è consigliabile rivolgersi a un legale per inviare una comunicazione formale (diffida) in cui si chiede il rispetto dei provvedimenti in vigore.
  • Ricorrere al tribunale: Qualora l’impedimento persista, è possibile presentare un ricorso d’urgenza al tribunale competente. Il giudice valuterà la situazione e potrà adottare provvedimenti immediati per ripristinare il diritto di visita, eventualmente sanzionando il genitore inadempiente.

Il diritto di un figlio a frequentare entrambi i genitori è un pilastro del nostro ordinamento. Le emergenze, pur richiedendo prudenza, non possono diventare un pretesto per violare questo principio fondamentale senza una valida e comprovata ragione vagliata da un’autorità giudiziaria.

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Di admin