Il Decreto “Cura Italia”, emanato nel marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha introdotto diverse misure a sostegno di cittadini e imprese, tra cui la sospensione di alcuni termini in materia fiscale. Una delle novità più delicate riguardava la gestione degli avvisi di accertamento e la procedura di adesione. Sebbene l’intento fosse quello di alleggerire la pressione sui contribuenti, le modalità di calcolo delle nuove scadenze richiedevano un’analisi attenta per non rischiare di perdere importanti tutele.
Le opzioni del contribuente di fronte a un avviso di accertamento
Quando un contribuente riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, si trova di fronte a diverse possibilità per gestire la situazione. Comprendere queste opzioni è il primo passo per capire l’impatto della sospensione introdotta dal decreto.
- Pagamento e definizione agevolata: Il contribuente può decidere di pagare l’importo richiesto, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un terzo.
- Impugnazione dell’atto: Se ritiene l’accertamento infondato, può presentare ricorso presso la Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
- Istanza di accertamento con adesione: Può richiedere un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate per tentare di raggiungere un accordo. La presentazione di questa istanza sospende per 90 giorni il termine per presentare ricorso.
Come funzionava la sospensione dei termini nel Decreto Cura Italia
Il Decreto Cura Italia ha stabilito una sospensione generalizzata dei termini per le attività degli uffici fiscali e per i contribuenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020. Questa pausa ha interessato sia il termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’accertamento, sia l’ulteriore periodo di 90 giorni concesso in caso di presentazione dell’istanza di adesione. La corretta interpretazione di questa doppia sospensione era cruciale per evitare errori nel calcolo delle scadenze.
Calcolo delle scadenze: due scenari pratici
A seconda del momento in cui l’avviso di accertamento era stato notificato, il calcolo dei termini cambiava radicalmente. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 23 marzo 2020, ha chiarito come procedere in due situazioni principali.
Avviso di accertamento notificato durante la sospensione
Questo era il caso più semplice. Se un contribuente riceveva l’avviso di accertamento nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 e decideva di presentare istanza di adesione, il conteggio del termine complessivo di 150 giorni (60 per l’impugnazione + 90 per l’adesione) iniziava a decorrere solo dalla fine del periodo di sospensione, ovvero dal 16 aprile 2020.
Avviso di accertamento notificato prima della sospensione
Questa era l’ipotesi più complessa e rischiosa. Se l’avviso era stato notificato prima del 9 marzo 2020 e, sempre prima di tale data, era stata presentata l’istanza di adesione, il calcolo richiedeva maggiore attenzione. Il periodo di sospensione non azzerava i giorni già trascorsi, ma li “congelava”.
Per esempio, consideriamo un avviso notificato il 21 gennaio 2020, con istanza di adesione presentata il 20 febbraio 2020. Ecco i passaggi per il calcolo:
- Dal 21 gennaio al 20 febbraio sono trascorsi 30 dei 60 giorni disponibili per il ricorso.
- Dal 20 febbraio inizia a decorrere il termine di 90 giorni per l’adesione, a cui si sarebbero aggiunti i restanti 30 giorni per il ricorso, per un totale di 120 giorni residui.
- Dal 20 febbraio all’8 marzo (giorno prima della sospensione) sono trascorsi 17 giorni.
- Il numero di giorni rimanenti al momento della sospensione era quindi 0766036164 = 103 giorni.
- Questi 103 giorni hanno ricominciato a decorrere dal 16 aprile 2020. La scadenza finale per l’impugnazione era quindi il 28 luglio 2020.
Un errore in questo calcolo, come contare due volte il periodo di sospensione, avrebbe potuto portare alla presentazione di un ricorso fuori termine e quindi inammissibile.
Cosa significava questo per i consumatori
La normativa emergenziale, pur nata per aiutare, ha introdotto elementi di complessità che richiedevano massima prudenza. Per i contribuenti, l’errore nel calcolo dei termini fiscali poteva significare la perdita del diritto di difendersi e la necessità di pagare somme non dovute. Sebbene le scadenze del 2020 siano ormai passate, comprendere questi meccanismi è utile per analizzare eventuali contenziosi ancora in corso relativi a quel periodo e per affrontare con maggiore consapevolezza future misure di sospensione.
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