Nel pieno dell’emergenza sanitaria del marzo 2020, il Governo italiano ha modificato in modo sostanziale il quadro delle sanzioni per chi non rispettava le misure di contenimento del Coronavirus. Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, è stato introdotto un nuovo sistema sanzionatorio che ha sostituito le precedenti conseguenze penali con sanzioni di natura amministrativa, con l’obiettivo di rendere più efficaci e immediati i controlli.

Da denuncia penale a sanzione amministrativa

La novità principale introdotta dal decreto del 2020 è stata la depenalizzazione della violazione delle misure di contenimento. In precedenza, chi veniva fermato senza un giustificato motivo rischiava una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale per inosservanza di un provvedimento dell’autorità, un reato contravvenzionale che prevedeva l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.

Il nuovo decreto ha sostituito questa sanzione penale con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo variava da 400 a 3.000 euro. Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo per i cittadini, trasformando la violazione in un illecito amministrativo, simile a una multa stradale, senza quindi conseguenze sulla fedina penale.

Cosa prevedeva il nuovo sistema sanzionatorio

Il quadro normativo introdotto a marzo 2020 definiva diverse casistiche e importi, con l’intento di modulare la sanzione in base alla gravità e alla reiterazione del comportamento. I punti chiave erano:

  • Sanzione base: pagamento di una somma compresa tra 400 e 3.000 euro.
  • Recidiva: in caso di violazione ripetuta della stessa disposizione, la sanzione amministrativa veniva raddoppiata.
  • Pagamento ridotto: era prevista la possibilità di pagare una somma ridotta se il versamento avveniva entro un determinato termine, come per le comuni multe.

Sanzioni accessorie per le attività commerciali

Il decreto non si limitava a sanzionare gli spostamenti ingiustificati delle persone, ma prevedeva misure specifiche anche per le attività produttive, commerciali e i pubblici esercizi che non rispettavano le norme di chiusura o le modalità di esercizio consentite. Per queste violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria, era prevista una sanzione amministrativa accessoria: la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di recidiva, la sanzione accessoria veniva applicata nella sua misura massima.

Violazione della quarantena: un reato grave

È fondamentale sottolineare che la depenalizzazione non riguardava tutti i comportamenti. Il decreto manteneva, e anzi inaspriva, le conseguenze per chi violava l’obbligo di quarantena. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone risultate positive al virus non era un semplice illecito amministrativo, ma un reato penale. La norma prevedeva la reclusione da uno a cinque anni, inquadrando tale comportamento come un delitto colposo contro la salute pubblica.

Applicazione retroattiva per le denunce precedenti

Una delle disposizioni più rilevanti del decreto riguardava chi era già stato denunciato secondo la vecchia normativa. Il testo stabiliva che le nuove sanzioni amministrative si applicassero anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Per questi casi, la sanzione veniva applicata nella misura minima (400 euro) e ulteriormente ridotta della metà, portando l’importo a 200 euro. Questa misura ha permesso di convertire decine di migliaia di procedimenti penali già avviati in sanzioni amministrative, alleggerendo il carico sulla giustizia.

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Di admin