Molti consumatori cercano ancora informazioni sul “Bonus Bebè”, una misura di sostegno economico per le famiglie con nuovi nati o figli adottati. È fondamentale chiarire che, a partire dal 1° marzo 2022, questo bonus è stato assorbito e sostituito da una nuova prestazione: l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Comprendere questa transizione è essenziale per accedere ai benefici attualmente disponibili.

Cos’era il Bonus Bebè e perché non esiste più

Il Bonus Bebè, formalmente conosciuto come “assegno di natalità”, era un contributo economico mensile erogato dall’INPS alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Introdotto nel 2015, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, sia per quanto riguarda la durata che gli importi, i quali erano strettamente legati all’indicatore ISEE del nucleo familiare.

La sua funzione era quella di offrire un supporto economico durante il primo periodo di vita del bambino. Tuttavia, il sistema di aiuti alla famiglia in Italia era frammentato in numerose prestazioni diverse, ognuna con requisiti e modalità di richiesta specifici. Per semplificare e razionalizzare questo quadro, il legislatore ha introdotto l’Assegno Unico e Universale, che ha unificato in un’unica misura il Bonus Bebè e altre prestazioni, come il premio alla nascita, il bonus mamma domani e le detrazioni fiscali per figli a carico.

L’Assegno Unico e Universale: la misura attuale

L’Assegno Unico e Universale è oggi il principale strumento di sostegno economico per le famiglie con figli a carico. Come suggerisce il nome, ha due caratteristiche principali: è “unico” perché raggruppa diversi aiuti precedenti e “universale” perché spetta a tutte le famiglie con figli, inclusi lavoratori autonomi e disoccupati, categorie prima parzialmente escluse da alcuni benefici.

A chi spetta l’Assegno Unico

Il diritto all’assegno è riconosciuto per ogni figlio a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età. Per i figli maggiorenni (dai 18 ai 21 anni), la prestazione è erogata solo a determinate condizioni:

  • Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea.
  • Svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a una soglia annuale stabilita.
  • Registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego.
  • Svolgimento del servizio civile universale.

Per i figli con disabilità, non è previsto alcun limite di età per la corresponsione dell’assegno.

Come viene calcolato l’importo

L’importo dell’Assegno Unico non è fisso, ma varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, misurata tramite l’ISEE. La regola generale è semplice: più basso è l’ISEE, più alto sarà l’importo dell’assegno. Sono previste delle maggiorazioni per casi specifici, come famiglie numerose (dal terzo figlio in poi), figli con disabilità, madri di età inferiore a 21 anni o nuclei con entrambi i genitori lavoratori. Anche le famiglie che non presentano l’ISEE hanno diritto all’assegno, ma riceveranno l’importo minimo previsto dalla normativa.

Come presentare la domanda per l’Assegno Unico

La domanda per l’Assegno Unico e Universale deve essere presentata all’INPS e non più al datore di lavoro. Una volta approvata, l’importo viene accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente. Le modalità per inoltrare la richiesta sono le seguenti:

  1. Portale web dell’INPS: accedendo all’area riservata tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
  2. Contact Center Integrato: chiamando il numero verde dell’INPS.
  3. Enti di Patronato: usufruendo dei loro servizi di assistenza gratuita.

La domanda si presenta una sola volta e, salvo variazioni da comunicare, viene automaticamente rinnovata per gli anni successivi.

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Di admin