Il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente noto con l’acronimo TFR e chiamato anche liquidazione o buonuscita, rappresenta una porzione di retribuzione che matura nel corso del rapporto di lavoro e viene corrisposta al dipendente al momento della sua cessazione, indipendentemente dalla causa (dimissioni, licenziamento o pensionamento). Si tratta di un elemento fondamentale della busta paga, il cui funzionamento è disciplinato principalmente dall’articolo 2120 del Codice Civile.

Come si calcola il TFR

Il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto segue una procedura precisa. Per ogni anno di servizio, il datore di lavoro accantona una quota della retribuzione del dipendente. Questa quota si ottiene dividendo la retribuzione annua lorda per il coefficiente 13,5. La retribuzione utile al calcolo include tutte le somme corrisposte in modo non occasionale, come stipendio base, scatti di anzianità, premi di produzione e altre indennità fisse e continuative, escludendo i rimborsi spesa.

L’importo accantonato annualmente non rimane fermo, ma viene rivalutato. Al 31 dicembre di ogni anno, il TFR maturato viene incrementato applicando un tasso composto da una parte fissa, pari all’1,5%, e una parte variabile, corrispondente al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.

La destinazione del TFR: azienda o previdenza complementare

Al momento dell’assunzione, il lavoratore ha sei mesi di tempo per decidere la destinazione del proprio TFR futuro. Le opzioni disponibili sono principalmente due:

  • Mantenere il TFR in azienda: In questo caso, le somme maturate restano presso il datore di lavoro e verranno liquidate alla fine del rapporto. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR vengono comunque versate a un apposito Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
  • Destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare: Il lavoratore può scegliere di versare le quote maturande di TFR in un fondo pensione. Questa scelta mira a costruire una pensione integrativa rispetto a quella pubblica.

Se il lavoratore non esprime una scelta esplicita entro sei mesi, si attiva il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in assenza, a un fondo residuale individuato per legge.

Come richiedere un anticipo del TFR

In determinate circostanze, è possibile richiedere una parte del TFR accumulato anche prima della cessazione del rapporto di lavoro. Per poter accedere all’anticipazione, il lavoratore deve avere almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’importo richiedibile non può superare il 70% del totale maturato fino a quel momento.

La richiesta deve essere giustificata da specifiche necessità:

  • Spese sanitarie: Per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti.
  • Acquisto della prima casa: Per sé o per i propri figli, da documentare con un atto notarile.
  • Spese durante congedi parentali: Per sostenere i costi durante i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per la cura dei figli.

L’anticipo può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l’importo erogato verrà detratto dalla liquidazione finale.

Tutele in caso di mancato pagamento del TFR

Cosa succede se il datore di lavoro non paga il TFR dovuto? La legge prevede uno strumento di tutela per i lavoratori: il Fondo di Garanzia del TFR, gestito dall’INPS. Questo fondo interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento della liquidazione.

Per attivare il Fondo di Garanzia, è necessario che lo stato di insolvenza dell’azienda sia stato accertato attraverso procedure concorsuali (come fallimento o liquidazione coatta amministrativa) oppure, in assenza di queste, che il lavoratore abbia tentato senza successo un’esecuzione forzata sui beni del datore di lavoro. Una volta soddisfatti i requisiti, il lavoratore o i suoi eredi possono presentare domanda all’INPS per ottenere il pagamento delle somme spettanti.

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Di admin