di Marino Maglietta – Ineccepibile il ragionamento che conduce la Cassazione (SC nel seguito) a sostenere l’impossibilità di utilizzare l’art. 614-bis c.p.c. per obbligare un genitore non collocatario a frequentare il figlio. Purtroppo, tuttavia, l’intera costruzione si fonda su malfermi e discutibili presupposti giuridici. La SC, infatti, tratta la materia senza fare alcun riferimento ai profondi cambiamenti della normativa avvenuti con la riforma del 2006 e non preoccupandosi di confrontarsi con alcun riferimento che sia diverso da se stessa, senza neppure accorgersi che i precedenti che utilizza sono addirittura anteriori all’introduzione dell’affidamento condiviso. La verifica è quanto mai semplice, perché interi antichi passaggi logici vengono riprodotti pressoché inalterati, curand…

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