
Avv. Michele Zuppardi – L’amministratore condominiale dovrà rimandare tutti gli obblighi di mandato che comportino l’attività di convogliare, quale ne sia la ragione, piccoli o grandi “affollamenti di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Il DPCM del 4 marzoIl DPCM dell’8 marzoLa coercizione e il rilievo penaleLa normale diligenzaLecite solo le riunioni a distanzaIl DPCM del 4 marzo[Torna su]
Così avevamo scritto, nei giorni scorsi, a proposito delle prescrizioni contenute nel Dpcm emesso lo scorso 4 marzo a firma del Presidente del Consiglio, dopo aver sottolineato l’incombenza delle previsioni di cui all’art. 650 del codice penale nei confronti di “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dell…