di Lucia Izzo – Anche in caso di astensione anticipata dal lavoro per maternità, per percepire la relativa prestazione, serve la domanda amministrativa all’INPS, nonostante la stessa sia disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro poiché questi, tuttavia, riconduce solo l’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 6642/2020 (sotto allegata) accogliendo il ricorso dell’INPS nei confronti di un imprenditore.Presentazione domanda amministrativa all’INPSIndennità di maternità: serve la domanda amministrativa all’INPSAstensione anticipata: non basta il provvedimento del servizio ispettivo Presentazione domanda amministrativa all’INPS[Torna su]Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso il diritto de…

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