di Annamaria Villafrate – La Consulta con la pronuncia n. 44/2020 (sotto allegata) dichiara l’incostituzionalità dell’art. 22 comma 1 lettera b) della legge Regione Lombardia n. 16 del 18 luglio 2016 nella parte in cui richiede, come requisito di accesso alle case popolari, la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda. Tale requisito viola inevitabilmente il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione dando vita a una forma di discriminazione indiretta nei confronti di chi, italiano o straniero, ha dovuto mutare residenza per ragioni di lavoro o ha semplicemente esercitato il proprio diritto di circolazione. Da non dimenticare che l’abitazione, anche se non è sanc…

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