di Annamaria Villafrate – L’ordinanza della Cassazione n. 1448/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso avanzato da un marito e padre a cui è stata addebitata la separazione e a carico del quale sono stati disposti gli obblighi di corrispondere l’assegno mensile per il mantenimento della moglie e delle figlie. Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello ha valutato correttamente il materiale probatorio, che non può essere riesaminato in sede di legittimità e da cui è emerso che la fine della relazione è dipesa dalla decisione dell’uomo di trasferirsi nella casa della madre per accudirla. Addebito della separazione al maritoLa Corte d’Appello non ha valutato correttamente le prove Separazione addebitata al marito che si trasferisce per assister…

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