di Lucia Izzo – Il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69/2013, non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”. Inoltre, la norma si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori e non trova comunque applicazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo a essa preordinato. Accusa di frode fiscale: prima casa sottoposta a confiscaImpignorabilità unico immobile di proprietà adibito a abitazioneConfisca penale immobile “prima casa”Accusa di frode fiscale: prima casa sottoposta a confisca[Torna su]Sono queste le severe conclusioni …

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