Avv. Francesco Pandolfi – In tema di divieto di accedere a stadi o impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, la sez. 1 del Tar Reggio Calabria (sentenza n. 482/2019) segnala che il provvedimento adottato dal questore per vietare all’interessato l’accesso agli impianti sportivi, deve avere un’adeguata motivazione in ordine alla durata della misura preventiva. Daspo per 3 anniIl ragionamento dei giudiciLa durata della misura preventivaDaspo per 3 anni[Torna su]Nel caso specifico oggetto della lite gestita dal Tar Reggio Calabria e definita con la precitata sentenza, il questore aveva comminato il Daspo della durata di tre anni; con imposizione al ricorrente del divieto di recarsi in luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e l’obbligo di recars…

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