di Annamaria Villafrate – Con la sentenza n. 8822/2020 (sotto allegata), la Cassazione dispone la restituzione di un libretto di deposito a risparmio alla sua titolare, annullando il relativo provvedimento di sequestro preventivo. A questa misura penale devono applicarsi gli stessi limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. sull’impignorabilità delle somme percepite a titolo di retribuzione o pensione. La norma è finalizzata a tutelare e garantire il minimo vitale, per cui l’ordinanza che dispone il sequestro avente ad oggetto un libretto in cui è depositata una somma di importo inferiore al triplo dell’assegno sociale, deve essere annullata. Restituzione libretto di deposito e risparmioAl sequestro penale preventivo si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.Sequestro preventivo: stessi limit…

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