di Roberto Paternicò – Come già espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010) e ribadito dalla Cassazione civile n. 1186/2020, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante)”. La causa del contratto autonomo di garanziaLe caratteristiche del contratto autonomo di garanziaL’ex…