di Annamaria Villafrate – La Cassazione fornisce importanti indicazioni nel momento in cui è necessario procedere alla ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge del defunto e quello superstite. Con l’ordinanza n. 5290/2020 (sotto allegata) chiarisce che l’importo dell’assegno di divorzio non rappresenta un tetto invalicabile nella determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge. Con l’ordinanza n. 5268/2020 (sotto allegata), invece, precisa che la convivenza prematrimoniale non viene presa in considerazione per correggere il risultato che deriva dall’applicazione del criterio della durata del matrimonio. Essa infatti ha un suo distinto e autonomo rilievo giuridico, se il coniuge interessato dimostra la stabilità e l’effettività della c…

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